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La giustizia: giudici e gradi di giudizio

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La Dichiarazione dei Diritti all’articolo 3, quindicesimo, sedicesimo e diciassettesimo comma testualmente recita: “Gli organi del potere giudiziario sono istituiti per legge costituzionale, la quale ne disciplina anche le responsabilità. Essi sono sottoposti unicamente alla legge. Ad essi è garantita piena indipendenza e libertà di giudizio nell'esercizio delle loro funzioni. Tutte le funzioni giudiziarie sono esercitate dagli organi appartenenti all'ordine giudiziario. Una legge qualificata disciplina le forme di reclutamento, la nomina, le incompatibilità dei magistrati nonché l'organizzazione ed il funzionamento della magistratura.”

Con Legge Costituzionale 7 dicembre 2021 n.1 è stata varata la riforma dell’Ordinamento Giudiziario: è a tale legge pertanto che occorre fare riferimento per l’individuazione degli organi del potere giudiziario, le loro attribuzioni e responsabilità; le procedure di reclutamento, i requisiti, le incompatibilità.

Gli organi del potere giudiziario hanno, di regola, carattere monocratico

Sono organi del potere giudiziario: Il Commissario della Legge, il Giudice d’Appello, il Giudice per la terza istanza, il Giudice per i rimedi straordinari, il Giudice per la responsabilità civile dei magistrati Sono organi del potere giudiziario anche il Procuratore del Fisco e il Magistrato Dirigente, negli specifici casi e nei limiti in cui la legge attribuisce loro funzioni giudiziarie.

Fa parte della giurisdizione ordinaria la Corte del Trust, che è regolata da apposita legge costituzionale.

Anche l’Uditore Commissariale rientra nel novero dei magistrati.

I Commissari della Legge e gli Uditori Commissariali sono liberamente sostituibili nell’esercizio delle loro funzioni e competenze. Possono dunque operare sia nel civile, sia nell’amministrativo, sia nel penale.

I Giudici d’Appello, ferma restando la loro assegnazione al settore civile e amministrativo o a quello penale, possono reciprocamente sostituirsi l’uno con l’altro in caso di impedimento o di incompatibilità di uno di essi.

Al Giudice di terza istanza e al Giudice per i rimedi straordinari esperti in materia civile spetta la decisione dei casi e delle questioni relative alla giurisdizione civile ed amministrativa Al Giudice di terza istanza e al Giudice per i rimedi straordinari esperti in materia penale compete la decisione dei casi e delle questioni relative alla giurisdizione penale.

Più precisamente: Al Giudice per la terza istanza in materia civile compete la decisione sulla eccezione declinatoria del foro nei giudizi civili, sulla terza istanza nei giudizi civili ed amministrativi.

Al Giudice per la terza istanza in materia penale spetta la decisione, in ultima istanza, sui ricorsi presentati nell’ambito dei procedimenti penali riguardanti la legittimità di provvedimenti cautelari personali e reali, nonché sulla esecuzione della pena.

Ai giudici per i rimedi straordinari compete la decisione sui conflitti tra le giurisdizioni amministrativa, civile e penale, nonché sulla ricusazione dei Magistrati e sulle istanze di astensione proposte in pendenza del giudizio di ricusazione. Al Giudice per i rimedi straordinari in materia civile in particolare compete altresì la decisione sulle querele di nullità e sui ricorsi per restitutio in integrum; Al Giudice per i rimedi straordinari in materia penale in particolare compete altresì la decisione, sui ricorsi per revisione delle sentenze penali I Giudici per la terza istanza si sostituiscono tra loro in caso di astensione, ricusazione, incompatibilità o grave impedimento di uno di essi; parimenti, e nelle stesse ipotesi, si sostituiscono tra loro i Giudici per i rimedi straordinari.

Ai Giudici per l’azione di responsabilità civile è assegnata, appunto, l’azione di responsabilità civile dei Magistrati. Essi sono inoltre competenti a giudicare su un procedimento civile, penale o amministrativo, qualora tutti i competenti giudici si siano legittimamente astenuti o siano stati legittimamente ricusati o comunque non possano più giudicare per essersi già pronunciati.

Il Procuratore del Fisco è garante della legalità e della regolarità del processo penale, vigila sulla correttezza formale degli atti e sull’esatta applicazione della legge ed esercita le funzioni che la legge gli attribuisce.


Gradi della giurisdizione ordinaria.

a) Giudizio Civile:

  • I grado: Commissario della legge
  • Appello: Giudice d’Appello assegnato al settore civile e amministrativo

Solo in caso di difformità tra la sentenza di primo grado e quella di appello è possibile promuovere ricorso avanti al giudice di Terza Istanza per avere la cosiddetta “doppia conforme”. La sentenza del Giudice di terza istanza, infatti, o conferma la sentenza di primo grado o conferma quella di appello. Non è possibile una terza pronuncia diversa da una delle due precedenti.

Se la sentenza d’appello è conforme a quella di primo grado non si può ricorrere in terza istanza e la pronuncia d’appello diventa definitiva. Cosiddetta “cosa giudicata”. Il ricorso in terza istanza è promosso dalle parti in causa. Nel caso in cui nessuna delle parti in causa - ancorché la sentenza di primo grado e quella di appello siano difformi - promuova il ricorso in terza istanza, quanto deciso in appello diventa cosa giudicata. In caso di ricorso in terza istanza si ha “cosa giudicata” con la sentenza, appunto, di terza istanza che dovrà confermare o la sentenza di primo grado o quella di appello.

b) Giudizio amministrativo:

Chiunque vanti un interesse diretto ed immediato nei confronti di un atto o di un provvedimento della Pubblica Amministrazione, dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, degli Enti ed Aziende Autonome di Stato che ritiene lesivo, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, può ricorrere in via giurisdizionale amministrativo.

Gradi di giudizio:

  • I grado: Commissario della legge
  • Appello: Giudice d’Appello assegnato al settore civile e amministrativo

In caso di difformità tra la sentenza di primo e di secondo grado, o tra i capi di esse, il Giudice Amministrativo d’Appello ordina alla Cancelleria di trasmettere l’intero fascicolo al giudice di Terza Istanza assegnato al settore civile e amministrativo perché si pronunci confermando o la sentenza di primo grado o quella di appello, così come accade nel giudizio civile. In questo caso, diversamente da quanto avviene nel giudizio civile, la trasmissione al Giudice di Terza Istanza avviene d’ufficio per ordine del giudice d’appello. In caso di difformità tra le sentenze di primo e di secondo grado, il giudizio di terza istanza, tuttavia, non ha luogo nel caso in cui la parte privata, soccombente in appello, rinunci al giudizio entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza d’appello, con dichiarazione depositata in Cancelleria.

c) Giudizio penale

I grado

Fase inquirente

Commissario della Legge con funzioni di Giudice Inquirente. E’ il giudice cui afferisce tutta la fase istruttoria del processo Questa fase può concludersi con ordinanza di rinvio a giudizio dell’imputato o con ordinanza di archiviazione del processo.

Fase decidente

Se vi è il rinvio a giudizio dell’imputato, il fascicolo processuale è trasmesso al giudice del dibattimento Commissario della Legge con funzioni di Giudice Decidente. E’ questa la fase, appunto, dibattimentale del processo penale, che si conclude con sentenza.

Appello

Contro la sentenza di primo grado è ammesso ricorso avanti al giudice d’appello assegnato al settore penale.

Terza Istanza

Con la Legge 2 marzo 2022 n.24 è stato introdotto il ricorso in terza istanza anche nei procedimenti penali. Sino a tale Legge – si ricorda – la terza istanza nel penale era solo in materia di provvedimenti cautelari personali e reali, nonché sulla esecuzione della pena L’articolo 8 della summenzionata legge ha introdotto l’articolo 199 bis al Codice di Procedura Penale che lo disciplina. L’imputato nel caso in cui la sentenza di secondo grado abbia riformato quella di primo grado di proscioglimento o gli abbia inflitto una pena più grave per specie e quantità, può presentare ricorso al Giudice di terza istanza. Il Giudice di terza istanza – salvo in caso in cui dichiari inammissibile o rigetti il ricorso dell’imputato: 1. annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice d’Appello per nuovo giudizio; oppure 2. se ritiene superfluo il rinvio e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e delibera il passaggio in giudicato di quella di primo grado.

Se nel giudizio di appello è mancato l’esame di uno o più, specifici, motivi di appello, il Giudice per la Terza Istanza valuta i motivi omessi e decide la causa, confermando la sentenza impugnata o, in riforma di questa, adottando i provvedimenti necessari. Se nel giudizio di appello risulta violato il principio del contraddittorio, il Giudice per la Terza Istanza, se rileva che il ricorso è fondato, annulla la sentenza impugnata e rinvia al Giudice d’Appello per nuovo giudizio.


Rimedi straordinari

Contro le sentenze civili passate in giudicato è possibile ricorrere avanti al giudice per i rimedi straordinari in materia civile promuovendo ricorso per querela nullitatis e/o restitutio in integrum. Trattasi di un grado “straordinario di giudizio”

Contro una sentenza di condanna ovvero di assoluzione con applicazione di misure di sicurezza o di confisca ovvero di un decreto penale di condanna, passati in giudicato, è ammesso il ricorso al Giudice per i Rimedi straordinari in materia penale per la revisione della sentenza:

a) se sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già acquisite, dimostrino che il condannato deve essere prosciolto ai sensi dell’articolo 162, primo comma;
b) se il provvedimento venne emanato per conseguenza di una falsità o di altro reato;
c) se i fatti stabiliti a fondamento della decisione non sono conciliabili con quelli stabiliti in altra decisione penale irrevocabile;
d) se la Corte dei Diritti dell’Uomo ha dichiarato che la sentenza è stata pronunciata in violazione delle disposizioni della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali o dei suoi Protocolli ed i gravi effetti negativi di tale sentenza possono essere rimossi esclusivamente con la revisione.

Sono legittimati alla richiesta di revisione:

a) la persona condannata o assolta, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, ovvero, in caso di sua morte, un suo prossimo congiunto od erede;
b) il Procuratore del Fisco.

Testo riportato dal materiale di studio pubblicato dal Governo della Repubblica di San Marino e riformattato per la lettura online. In caso di differenze fa fede il documento pubblicato su gov.sm. ARBE non si assume alcuna responsabilità sulla correttezza, completezza e attualità dei contenuti.