Il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme è la Corte Costituzionale della Repubblica di San Marino. Allo stesso sono pertanto attribuite le funzioni proprie di una Corte Costituzionale.
Il Collegio Garante è stato istituito con la Legge di Revisione Costituzionale 28 febbraio 2002 n.36 e più precisamente con l’articolo 7 della stessa che è andato a modificare l’articolo 16 della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell’Ordinamento Sammarinese
COMPOSIZIONE E NOMINA
Il Collegio Garante è composto di tre membri effettivi e di tre membri supplenti. I membri supplenti sostituiscono gli effettivi qualora questi si rendano, per qualsiasi ragione, incompatibili a causa dell’esercizio di funzioni precedentemente svolte nonché per impedimento o assenza. In questo modo si è ovviato all’eventualità che - considerate le varie competenze attribuite a tale organo – i tre membri potessero essere incompatibili a giudicare su un determinato ricorso di loro pertinenza in un determinato procedimento, perché già a conoscenza dello stesso procedimento in quanto giudicanti su altro ricorso nell’ambito del medesimo.
La durata del primo mandato è di quattro anni. I membri, scelti tra professori universitari in materie giuridiche, magistrati e laureati in giurisprudenza con esperienza almeno ventennale nell’ambito del diritto, sono eletti dal Consiglio Grande e Generale, su designazione dell’Ufficio di Presidenza, con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti. La cittadinanza sammarinese non costituisce carattere preclusivo all’eleggibilità. Il Collegio si rinnova per almeno un terzo ogni due anni a seguito di estrazione a sorte di due tra i suoi membri, uno effettivo e uno supplente, tra coloro che hanno raggiunto almeno i primi quattro anni di incarico del primo mandato. L’estrazione a sorte avviene nell’ambito dell’Ufficio di Presidenza alla presenza anche degli stessi membri del Collegio. I membri del Collegio non possono comunque ricoprire l’incarico per più di due mandati consecutivi. Successivamente possono essere nuovamente eletti trascorsi quattro anni dalla scadenza dell’ultimo mandato. I membri supplenti possono essere eletti membri effettivi e viceversa. In questo caso i rispettivi periodi vengono cumulati. Il Presidente del Collegio, scelto tra i membri effettivi, resta in carica per la durata di due anni
INCOMPATIBILITÀ – DIMISSIONI - DECADENZA
I membri del Collegio Garante, effettivi e supplenti, non possono ricoprire incarichi o comunque svolgere attività nell'ambito di associazioni di natura politica o sindacale, non possono essere candidati in elezioni politiche o amministrative, né esercitare attività commerciali o industriali, non possono ricoprire l'incarico di amministratore o sindaco di società, sia nel territorio della Repubblica che all'estero.
I membri del Collegio, effettivi e supplenti, non possono esercitare la libera professione né assumere altri uffici o impieghi pubblici o privati, nel territorio della Repubblica.
I membri del Collegio, sia effettivi che supplenti, decadono dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive o qualora sopravvengano le cause di incompatibilità sopra indicate.
La rinuncia all'ufficio avviene mediante dimissioni presentate al Presidente e alla Reggenza. La rinuncia ha effetto immediato.
ATTRIBUZIONI
Come più sopra detto, al Collegio competono attribuzioni proprie di una Corte Costituzionale e più precisamente: - verifica la rispondenza delle leggi, degli atti aventi forza di legge a contenuto normativo, nonché delle norme anche consuetudinarie aventi forza di legge, ai principi fondamentali dell’ordinamento di cui alla Dichiarazione dei Diritti o da questa richiamati; - decide sull’ammissibilità dei referendum; - decide sui conflitti di attribuzioni tra organi costituzionali; - esercita il sindacato sui Capitani Reggenti In merito alla verifica di legittimità costituzionale, il Legislatore sammarinese ha previsto che la stessa possa essere richiesta in via incidentale, e cioè – come avviene normalmente negli altri ordinamenti, possa essere sollevata nell’ambito di giudizi pendenti presso il Tribunale della Repubblica, su richiesta dei giudice e delle parti in causa; ha previsto però che la stessa possa essere richiesta anche in via diretta – e questa è una possibilità particolare che non tutti gli ordinamenti contemplano – da almeno 20 membri del Consiglio Grande e Generale, dal Congresso di Stato, da almeno 5 Giunte di Castello o anche da un numero di cittadini elettori rappresentanti almeno l'1,5% del Corpo Elettorale.
Il ricorso in via diretta deve essere presentato entro il termine perentorio di 45 giorni correnti dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente forza di legge di cui si richiede la verifica di legittimità costituzionale.
Per quanto concerne il referendum, il Collegio Garante si pronuncia sulla sua ammissibilità. Più precisamente il Collegio Garante verifica: 1. la ricevibilità dell’istanza in ordine alle formalità disposte dalla legge per la sua e precisamente: - la domanda deve essere formulata per iscritto, redatta in carta legale, presentata alla Reggenza da almeno sessanta cittadini elettori, depositata, dal legale rappresentante del comitato promotore presso l'Ufficio Segreteria Istituzionale - deve contenere le generalità complete dei firmatari, con le rispettive firme autenticate da notaio o dall'Ufficiale dello Stato Civile o dal Cancelliere del Tribunale e l'indicazione della lista elettorale di iscrizione. - deve essere corredata di una relazione illustrativa unitamente alla domanda referendaria; 2. l’ammissibilità del referendum in ordine: a. alla formulazione della domanda. La richiesta referendaria deve contenere l’esatta, chiara ed inequivocabile formulazione della proposta da sottoporre a votazione popolare al fine di consentire un pieno, consapevole e libero esercizio di sovranità. b. alla materia oggetto di referendum. Il referendum abrogativo non è, infatti ammissibile se ha ad oggetto la soppressione di organi, organismi e poteri fondamentali dello Stato di cui alla Dichiarazione dei diritti o se ha ad oggetto la soppressione di diritti e principi fondamentali dell’ordinamento sammarinese; è parimenti escluso il referendum abrogativo su leggi o atti aventi forza di legge con contenuto specifico in materia di tasse, imposte e tributi, di bilancio, di amnistia e indulto, nonché di ratifica di convenzioni e trattati internazionali.
Il referendum propositivo o d’indirizzo è ammesso per le stesse materie per le quali è ammissibile il referendum abrogativo; inoltre, il referendum propositivo è ammesso purché non abbia ad oggetto limitazioni dell’esercizio del diritto di voto, del diritto al lavoro e della libera circolazione e stabilimento delle persone ed in generale violazione o limitazione dei diritti dell’uomo; è comunque inammissibile il referendum propositivo o d’indirizzo quando i principi e criteri direttivi sui quali è chiamato ad esprimersi il corpo elettorale possono condurre all’introduzione di norme in contrasto con i principi generali dell’ordinamento sammarinese contenuti nella Dichiarazione dei diritti. Il referendum confermativo di iniziativa popolare è ammesso unicamente per le leggi che riguardano gli organi, organismi e poteri fondamentali dello Stato di cui alla Dichiarazione dei diritti.
La Reggenza, ricevuta la comunicazione dell'avvenuto deposito dell’istanza referendaria, la trasmette al Collegio Garante. Il Presidente del Collegio, con apposito provvedimento, fissa, con preavviso di almeno 10 giorni, l'udienza che dovrà avere luogo nel termine di venti giorni dal deposito stesso. Il Collegio dovrà emettere la propria decisione entro i successivi 20 giorni.
Dichiarato ammesso il referendum, il Collegio Garante si riunisce altresì a seguito della raccolta delle firme di cittadini elettori nella percentuale prevista dalla legge. In questa circostanza il Collegio verifica la regolarità delle firme raccolte, il numero dei firmatari, il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge per i firmatari stessi e la loro iscrizione alle liste elettorali. Per questi adempimenti il Collegio si riunisce entro 15 giorni dal deposito delle firme (firme che devono essere raccolte entro 90 giorni dalla pronuncia di ammissibilità) . Della verifica redige apposito verbale che trasmesse alla Reggenza per il seguito di competenza. Il Collegio si riunisce altresì nel caso in cui, dichiarato ammesso il referendum, venga approvata dal Consiglio Grande e Generale una norma che recepisca nella sostanza l’istanza referendaria. In questo caso il collegio si esprime sulla conformità della norma al contenuto del referendum e qualora ne riscontri la conformità, le procedure referendarie vengono interrotte. Per la trattazione più articolata dell’istituto del referendum si rinvia alla sezione dedicata.
Il Collegio Garante decide altresì sui conflitti di attribuzione che sorgono tra gli organi costituzionali per l'applicazione o l'interpretazione di norme costituzionali, individuando l'organo al quale competono le relative funzioni. Il ricorso è presentato dal presidente degli organi costituzionali collegiali, a seguito di apposita deliberazione. Per gli organi del potere giudiziario, il ricorso è presentato dal magistrato l'attività del quale dà luogo o è interessata dal conflitto. Il Collegio, entro cinque giorni, decide con ordinanza sull'ammissibilità del ricorso. In caso positivo lo notifica agli organi costituzionali interessati, assegnando ai medesimi il termine di venti giorni per la presentazione di memorie e deduzioni. Il Collegio decide con priorità assoluta, e comunque non oltre quindici giorni.
In caso di accoglimento del ricorso il Collegio Garante, con sentenza, dichiara la spettanza delle attribuzioni ed eventualmente annulla gli atti emessi in difformità.
I Capitani Reggenti rispondono alla fine del proprio mandato, davanti al Collegio Garante, ai sensi della Rubrica XIX del Libro I° delle Leges Statutae. Il Sindacato della Reggenza concerne esclusivamente l'accertamento e la valutazione di eventuali responsabilità istituzionali, restando impregiudicate le eventuali responsabilità penali e civili da farsi valere nelle sedi ordinarie.
Entro quindici giorni dalla conclusione del mandato, ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali può presentare denunce presso la Cancelleria del Collegio Garante, in ordine al "fatto e non fatto" dei Capitani Reggenti durante l'incarico. Il ricorso deve essere redatto in forma scritta; deve essere indirizzato alla Corte, contenere una chiara e dettagliata esposizione dei fatti, i riferimenti probatori ritenuti necessari dal ricorrente, nonché le motivazioni in diritto a sostegno dell'istanza. Il ricorrente deve concludere il ricorso con l'indicazione chiara e circostanziata della decisione richiesta.
Decorso il termine di cui sopra il Collegio Garante si riunisce entro cinque giorni per verificare l'ammissibilità delle denunce. In caso di ammissibilità, assegna il termine di venti giorni per consentire il deposito di memorie e deduzioni, nonché l'indicazione dei mezzi di prova. Il provvedimento è notificato a cura dell'Ufficio di Cancelleria. Nei successivi dieci giorni il Presidente del Collegio fissa l'udienza di assunzione delle prove e per la discussione, che dovrà avere luogo nei successivi dieci giorni. Il provvedimento è notificato a tutti gli interessati. All'udienza possono essere indotti testimoni ed ogni prova ritenuta necessaria. Assunte le prove, il Presidente del Collegio apre la discussione, terminata la quale il Collegio si ritira in camera di consiglio per la decisione. Il Collegio Garante può rinviare la discussione su richiesta delle parti, per il rispetto del diritto alla difesa, qualora sia necessario l'approfondimento sulle risultanze probatorie, fissando apposita udienza. 7. Il Collegio Garante decide con sentenza.
Colui che è sottoposto a sindacato ha diritto di intervenire personalmente nelle fasi dibattimentali.
Accanto alle predette funzioni “costituzionali”, sono state assegnate al Collegio Garante altre attribuzioni giurisdizionali con le leggi in materia di Ordinamento Giudiziario.
Più precisamente la Legge Costituzionale n.1/2021 attribuisce (articolo 3, comma 8) al Collegio Garante, in composizione monocratica, la decisione in merito all’astensione e alla ricusazione dei Giudici per i Rimedi Straordinari e dei Giudici per l’Azione di Responsabilità Civile dei Magistrati.
La stessa legge all’articolo 16, nell’ambito del giudizio disciplinare nei confronti di un magistrato, assegna al Collegio Garante (in composizione collegiale) la competenza a decidere sul ricorso - promosso dal magistrato sottoposto ad azione disciplinare - avverso al provvedimento di sospensione in via cautelare.
Sempre nel giudizio disciplinare dei magistrati, il Collegio Garante è infine competente a decidere sull’impugnazione presentata – da parte dell’interessato o della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia che ha promosso la procedura disciplinare - e partecipato all’udienza di discussione, mediante ricorso al Collegio Garante – avverso il provvedimento disciplinare adottato dal Consiglio Giudiziario.
La Legge Qualificata n.1/2012 attribuisce al Collegio Garante la decisione sull’astensione e la ricusazione anche dei Giudici della Corte per il Trust e i Rapporti fiduciari.
Il Collegio esercita tutte le sue funzioni a mente della Legge Qualificata 25 aprile 2003 n.55 che ne regolamenta l’organizzazione, le incompatibilità, le forme dei ricorsi e dei procedimenti, gli effetti delle decisioni.
Con proprio regolamento (Regolamento del Collegio Garante 24 marzo 2004 n.1), adottato a mente dell’articolo 38 della suddetta legge il Collegio ha disciplinato nel dettaglio le procedure avanti allo stesso organo.
La Legge Costituzionale 27 maggio 2003 n.67 disciplina il regime delle responsabilità del Collegio
Il Collegio Garante ha sede a Palazzo Pubblico; le udienze pubbliche si svolgono nell’Aula del Consiglio Grande e Generale.
Testo riportato dal materiale di studio pubblicato dal Governo della Repubblica di San Marino e riformattato per la lettura online. In caso di differenze fa fede il documento pubblicato su gov.sm. ARBE non si assume alcuna responsabilità sulla correttezza, completezza e attualità dei contenuti.