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Il Congresso di Stato: il Governo

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POTERI

Il Congresso di Stato è titolare del potere di governo – ai sensi dell’articolo 3, undicesimo comma, della Dichiarazione dei Diritti - e lo esercita in forma collegiale. E’ collegialmente responsabile davanti al Consiglio Grande e Generale dell’attuazione del programma di governo nel rispetto dell’indirizzo politico determinato nel rapporto fiduciario con il Consiglio Grande e Generale In attuazione del programma di governo approvato dal Consiglio Grande e Generale e nel rispetto dell’indirizzo politico fissato dal medesimo, esso, in particolare: - determina l’indirizzo generale dell’attività amministrativa, definendone gli obiettivi e i programmi generali ed emanando le opportune direttive generali dell’Amministrazione Pubblica nel rispetto dell’autonomia che le è riconosciuta dalla legge; - esercita l’iniziativa legislativa deliberando le proposte di legge da sottoporre all’approvazione del Consiglio Grande e Generale; - presenta al Consiglio Grande e Generale il progetto di legge di previsione annuale e di previsione pluriennale, nonché i relativi rendiconti, dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato, con le prescritte relazioni; - adotta i decreti delegati e, in caso di necessità ed urgenza, decreti con forza di legge da sottoporre a ratifica del Consiglio Grande e Generale entro tre mesi, pena la loro decadenza; - adotta regolamenti per la disciplina delle forme e delle modalità di esecuzione delle leggi, nonché la disciplina dell’organizzazione e del funzionamento dei pubblici uffici secondo le disposizioni di legge; - propone gli atti amministrativi di competenza del Consiglio Grande e Generale. - Sono, in particolare, la Legge Costituzionale n.183/2005 , la Legge Qualificata n.184/2005 e il Regolamento n.3/2017 che disciplinano le attribuzioni, le responsabilità la nomina, e il funzionamento del Congresso di Stato.

NOMINA

Il Congresso di Stato è composto dai Segretari di Stato in numero non superiore a dieci, nominati dal Consiglio Grande e Generale di norma fra i propri componenti. Possono essere nominati Segretari di Stato in numero non superiore ad un terzo dei componenti il Congresso medesimo, anche cittadini che non siano membri del Consiglio Grande e Generale, in possesso dei requisiti per essere eletti Consiglieri (cosiddetti Segretari di Stato tecnici). In questo caso occorre il voto favorevole dei due terzi (39 voti)

Il Consiglio Grande e Generale, successivamente alla votazione con la quale approva, a maggioranza assoluta (30 voti favorevoli), il programma di governo, nomina, per elezione a scrutinio palese per appello nominale e con un’unica votazione complessiva sempre a maggioranza assoluta, (salvo che per i Segretari cd. tecnici per la cui nomina occorrono 39 voti favorevoli) i Segretari di Stato, indicando per ciascuno di essi il dicastero al quale è preposto.

All’atto della nomina i Segretari di Stato prestano giuramento nelle mani della Ecc.ma Reggenza. Con la prestazione del giuramento il Congresso di Stato assume la pienezza dei suoi poteri.


I dicasteri che la legge costituzionale individua sono 10:

  • Affari Esteri
  • Affari Interni
  • Finanze e Bilancio
  • Istruzione e Cultura
  • Sanità e Sicurezza Sociale
  • Territorio e Ambiente
  • Lavoro
  • Industria, Artigianato e Commercio
  • Giustizia
  • Turismo.

Qualora la “squadra di Governo” sia composta di un numero di Segretari di Stato inferiore a 10, ovviamente ad uno stesso Segretario di Stato saranno assegnati più dicasteri.

Inoltre per la realizzazione degli obiettivi contenuti nel programma di Governo, lo stesso programma può indicare specifici ambiti di intervento e settori di attività (cd. Deleghe) per i quali il conferimento delle relative attribuzioni avverrà contestualmente alla distribuzione dei predetti dicasteri (esempio delega alle politiche giovanili, o alla famiglia, o alle pari opportunità ecc.)

Il Congresso di Stato dura in carica per l’intera legislatura, a meno di dimissioni deliberate dal medesimo Congresso.

PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DEL GOVERNO – DIMISSIONI DEL CONGRESSO

All’inizio della Legislatura, dopo la seduta di insediamento del Consiglio Grande e Generale, la Reggenza conferisce il mandato per la formazione del Governo: 1. alla lista che da sola abbia vinto le elezioni (abbia ciò ottenuto il 50% +1 dei voti validamente espressi, oppure abbia raggiunto il maggior numero di voti e i maggiori 30 quozienti) Oppure 2. alla lista che, all’interno della coalizione vincitrice, abbia conseguito il maggior numero di voti Oppure (nel caso in cui nessuna lista né coalizione di liste abbia raggiunto la vittoria elettorale) 3. alla maggiore delle liste (o alla maggiore delle liste appartenenti alla maggiore coalizione) che – pur non avendo raggiunto la vittoria elettorale - ha sottoscritto l’accordo con le liste e/o coalizioni indicate all’atto della presentazione dei candidati raggiungendo complessivamente almeno 35 seggi.

Il mandato indica il termine entro cui la forza politica designata deve riferire alla Reggenza. Allo scadere del termine o quando la forza politica designata riferisce positivamente sull’esito dell’incarico, la Reggenza convoca il Consiglio Grande e Generale per la discussione e l’approvazione del programma di governo e per la nomina del Congresso di Stato. ( si veda al riguardo la disciplina elettorale)

I Segretari di Stato devono essere indicati tra i Consiglieri della lista e/o della coalizione di liste che ha vinto le elezioni o, comunque, tra i Consiglieri delle liste (o coalizioni di liste) che hanno sottoscritto l’accordo per la formazione della maggioranza. E’ possibile anche la nomina di Segretari di Stato cosiddetti “tecnici” in numero tuttavia non superiore ad un terzo dei componenti l’intero Congresso di Stato. In questo caso – si ricorda - la nomina degli stessi deve avvenire a maggioranza dei due terzi.

Il Consigliere eletto Segretario di Stato, per la durata di tale mandato, viene sostituito in seno al Consiglio Grande e Generale dal primo dei non eletti della lista di appartenenza.


In modo analogo si procede in caso di dimissioni del Congresso di Stato in corso di legislatura.

Il Congresso di Stato si dimette nelle mani dei Capitani Reggenti i quali convocano al più presto una apposita seduta del Consiglio Grande e Generale per il relativo dibattito e la conseguente presa d’atto.

Dopo la presa d’atto, la Reggenza conferisce il mandato per la formazione del Governo 1. alla lista che da sola abbia vinto le elezioni (abbia ciò ottenuto il 50% +1 dei voti validamente espressi, oppure abbia raggiunto il maggior numero di voti e i maggiori 30 quozienti) Oppure 2. alla lista che, all’interno della coalizione vincitrice, abbia conseguito il maggior numero di voti Oppure (nel caso in cui nessuna lista né coalizione di liste abbia raggiunto la vittoria elettorale) 3. alla maggiore delle liste (o alla maggiore delle liste appartenenti alla maggiore coalizione) che – ha sottoscritto l’accordo per la formazione della maggioranza di governo. Il mandato indica il termine entro cui la forza politica designata deve riferire alla Reggenza. Allo scadere del termine o quando la forza politica designata riferisce positivamente sull’esito dell’incarico, la Reggenza convoca il Consiglio Grande e Generale al fine della discussione e approvazione del programma di governo e della nomina del Congresso di Stato. Qualora l’esito del mandato sia negativo a. nel caso in cui vincitrice delle ultime elezioni sia stata una lista la Reggenza convoca comunque il Consiglio Grande e Generale al fine di certificare l’impossibilità di formare un nuovo Governo e procede allo scioglimento del Consiglio Grande e Generale e a convocare nuove elezioni; b. nel caso in cui l’incarico sia stato affidato alla forza maggiore della coalizione vincitrice delle ultime elezioni, e l’esito di esso sia negativo, la Reggenza procede convocando ciascuna forza politica appartenente alla coalizione vincitrice. Se riscontra che sussistano le condizioni politiche, può conferire un ulteriore mandato, assegnando un nuovo termine. In ogni caso, allo scadere di questo secondo termine, la Reggenza convoca il Consiglio Grande e Generale o per discutere ed approvare il programma di governo e nominare il Congresso di Stato o al fine di certificare il venir meno della maggioranza uscita dalle ultime elezioni, procedendo conseguentemente allo scioglimento del Consiglio e ad indire nuove elezioni; c. nel caso in cui l’incarico sia stato affidato alla forza maggiore tra le liste e le coalizioni di liste che hanno sottoscritto l’accordo, la Reggenza procede convocando ciascuna forza politica che ha sottoscritto l’accordo. Se riscontra che sussistano le condizioni politiche, può conferire un ulteriore mandato, assegnando un nuovo termine. In ogni caso, allo scadere di questo secondo termine, la Reggenza convoca il Consiglio Grande e Generale o per discutere ed approvare il programma di governo e nominare il Congresso di Stato o al fine di certificare il venir meno della maggioranza uscita dalle ultime elezioni, procedendo conseguentemente allo scioglimento del Consiglio e ad indire nuove elezioni.

Il Congresso di Stato è tenuto a dimettersi qualora sia votata e approvata una mozione di sfiducia

Il Congresso di Stato dimissionario rimane in carica per l’ordinaria amministrazione fino alla nomina di un nuovo Congresso.

ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

Il Congresso di Stato entra in regime di ordinaria amministrazione a seguito dello scioglimento, per una delle cause espressamente previste dalla legge, del Consiglio Grande e Generale e a seguito della presa d’atto delle dimissioni dello stesso Congresso di Stato da parte del Consiglio Grande e Generale, e a decorrere da tale data.

In regime di ordinaria amministrazione il Congresso di Stato e le Commissioni da questo nominate hanno la facoltà di porre in essere esclusivamente atti di ordinaria amministrazione. Gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione sono nulli.

L’ordinaria amministrazione consiste nella gestione dei soli affari correnti e da essa sono escluse le deliberazioni concernenti: - acquisto, vendita o permuta di beni immobili; - acquisto, vendita o permuta di beni mobili di rilevante valore; - adozione e approvazione di piani particolareggiati, sottoscrizione delle convenzioni previste dagli strumenti urbanistici; - conferimenti di incarichi professionali, consulenze, collaborazioni; - liberalità e contribuzioni di qualsiasi natura a favore di persone fisiche e giuridiche o di associazioni ed enti. Non possono essere adottati/emanati atti normativi. A quanto sopra è possibile derogare, con deliberazione motivata nei casi eccezionali in cui il compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione si renda necessario o urgente nell’interesse della Repubblica o sia obbligatorio e vincolato nei tempi dalla legge.

RIUNIONI DEL CONGRESSO DI STATO

Le riunioni del Congresso di Stato, compresa quella di insediamento, sono convocate dai Capitani Reggenti che ne fissano l’ordine del giorno sulla base delle proposte dei Segretari di Stato. Le riunioni sono valide se è presente almeno la metà dei membri del Congresso di Stato. Le funzioni di segreteria sono svolte dal Segretario di Stato per gli Affari Interni che di norma cura la redazione del verbale delle sedute. In caso di assenza o impedimento temporaneo il Segretario di Stato per gli Affari Interni è sostituito da altro Segretario di Stato appositamente incaricato dal Congresso di Stato.

I Capitani Reggenti coordinano i lavori del Congresso di Stato. All’inizio di ogni seduta il Segretario di Stato per gli Affari Interni esegue le comunicazioni di competenza e dà conto delle delibere adottate nella seduta precedente.

POTERI E ATTI NORMATIVI

Il Congresso di Stato adotta il testo dei decreti delegati, ai sensi dell’articolo 3 bis, comma 5, della Dichiarazione dei Diritti, che trasmette alla Reggenza per la promulgazione. Nella deliberazione di adozione, il congresso di Stato deve indicare i riferimenti legislativi contenenti la delega.

Il Congresso di Stato adotta altresì il testo dei decreti-legge. Nella deliberazione di adozione deve indicare chiaramente e compiutamente le circostanze straordinarie di necessità ed urgenza che ne giustificano l’adozione.

Il Congresso di Stato adotta infine il testo dei regolamenti di cui all’articolo 2, comma 2, punto h) della Legge Costituzionale 15 per la disciplina delle forme e delle modalità di esecuzione delle leggi, nonché la disciplina dell’organizzazione e del funzionamento dei pubblici uffici secondo le disposizioni di legge. Anche in questo nella deliberazione di adozione devono essere indicate le disposizioni normative di riferimento.

PROVVEDIMENTI

I provvedimenti di competenza del Congresso di Stato sono emanati con la forma della delibera congressuale. Sono redatti in forma scritta e devono contenere nel preambolo l’indicazione delle norme in attuazione delle quali sono emanati e delle altre norme che riguardano il loro oggetto, nonché le indicazioni delle circostanze di fatto rilevanti per la loro adozione/emanazione.

Quando un provvedimento è emanato in seguito ad un procedimento, il preambolo deve contenere il riferimento a tutti gli atti intermedi preparatori alla emanazione del provvedimento.

Tutti i provvedimenti di cui al primo comma, di competenza del Congresso di Stato, sono sottoscritti dal Segretario di Stato per gli Affari Interni.

Le delibere del Congresso di Stato sono raccolte cronologicamente e numerate progressivamente per seduta; quelle espressamente dichiarate riservate dal Congresso medesimo sono conservate in apposita raccolta tenuta presso l’Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato e possono essere consultate esclusivamente dalla Reggenza e dai Segretari di Stato in carica che sono tenuti al segreto. Possono essere dichiarate riservate quelle delibere in materia di sicurezza dello Stato e di relazioni internazionali.

Le delibere, tranne quelle dichiarate riservate, sono inviate alla Reggenza, ai Segretari di Stato e agli uffici che ne devono curare l’esecuzione, nonché ai privati direttamente interessati.

REGOLAMENTO

Il Congresso di Stato, salvo quanto disposto dalla legge, disciplina con proprio regolamento (al quale si rinvia Regolamento n.3/2017) i modi di convocazione delle sedute, le forme per l’iscrizione all’ordine del giorno delle proposte di iniziativa legislativa e di quelle relative all’attività normativa del Congresso di Stato, le modalità e i tempi di comunicazione dell’ordine del giorno ai membri del Congresso, nonché della documentazione relativa alle materie da trattare, le modalità di verbalizzazione e conoscenza delle deliberazioni adottate, di conservazione del materiale attinente ai lavori del Congresso di Stato e di informazione sui suoi lavori.

I SEGRETARI DI STATO: FUNZIONI

Ciascun Segretario di Stato rappresenta il dicastero per il quale ha ricevuto l’incarico di governo, rispondendone individualmente avanti al Consiglio Grande e Generale in relazione alle proprie attribuzioni.

I Segretari di Stato hanno la responsabilità politica e amministrativa dei dicasteri di competenza e attuano le linee di politica generale stabilite nel programma di governo nonché le deliberazioni di indirizzo generale dell’attività amministrativa adottate dal Congresso di Stato, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle altre norme vigenti nella Repubblica.

In attuazione dell’indirizzo politico e amministrativo generale del Governo e nel rispetto delle leggi vigenti, in particolare: a) esercita la direzione politica e stabilisce l’indirizzo amministrativo dei dicasteri di competenza in conformità; b) sovrintende e vigila sul funzionamento delle strutture e dei settori amministrativi del dicastero di propria competenza, emanando le opportune disposizioni e direttive, al fine di migliorare l’organizzazione ed assicurare il buon andamento degli uffici e servizi;

c) propone al Congresso di Stato i disegni di legge e di delibera congressuale nelle materie di propria competenza;

d) adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi stabiliti dalla legge e vigila sulla corretta adozione dei provvedimenti emanati dalle autorità del settore amministrativo di competenza;

e) assume gli impegni di spesa nei limiti della propria dotazione di bilancio di previsione, ottemperando alle norme che disciplinano la contabilità generale dello Stato;

f) esercita il controllo di merito sui progetti e programmi di spesa nonché sui singoli interventi proposti o compiuti, anche in esecuzione delle direttive impartite, dai dirigenti e responsabili amministrativi degli enti, uffici e servizi del dicastero.

I Segretari di Stato hanno diritto di partecipare alle sedute del Consiglio Grande e Generale, senza diritto di voto ma con facoltà di intervenire ogni qualvolta lo ritengano opportuno. Hanno l’obbligo di partecipare alle sedute del Consiglio Grande e Generale ogni qualvolta questo lo richieda. In caso di impedimento potranno delegare un altro Segretario di Stato.

I SEGRETARI DI STATO: REQUISITI – INCOMPATIBILITÀ – DECADENZA - DIMISSIONI

Per essere Segretari di Stato (e permanere nell’incarico) occorre avere i requisiti per essere eletti membri del Consiglio Grande e Generale (rinvio alla sezione del Consiglio grande e Generale) Non possono essere nominati Segretari di Stato coloro che abbiano ricoperto tale incarico, dalla loro prima nomina, per un periodo complessivamente pari o superiore a dieci anni. I Segretari di Stato che maturano tale termine durante l’esercizio del proprio mandato hanno facoltà di concludere il mandato in corso. Coloro i quali abbiano raggiunto il termine di cui al comma precedente possono nuovamente ricoprire il ruolo di Segretario di Stato trascorso un periodo di tempo pari almeno a dieci anni dalla cessazione dell’ultimo incarico.


Ferme restando tutte le incompatibilità previste per i Consiglieri, i Segretari di Stato non possono ricoprire cariche di qualsiasi genere in associazioni sindacali dei lavoratori ovvero in associazioni di categorie professionali, industriali, artigianali o commerciali né esercitare le funzioni di presidente, legale rappresentante, amministratore, membro del consiglio di amministrazione, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale, consulente legale o amministrativo di qualsiasi società o associazione esercente l'industria, l'artigianato o il commercio. Se al momento della nomina ricoprono una delle predette cariche o funzioni devono, a pena di decadenza, dimettersi dalle stesse entro cinque giorni dalla prestazione del giuramento.

I Segretari di Stato non possono esercitare la libera professione, l'industria, l'artigianato o il commercio, né essere titolari di licenze di esercizio di qualsiasi genere. Se al momento della nomina svolgono tali attività, devono, a pena di decadenza, sospenderne l’esercizio entro trenta giorni dalla prestazione del giuramento.

I Segretari di Stato non possono, più in generale, entrare in rapporto d'affari, anche occasionalmente, con la Pubblica Amministrazione, sotto qualunque forma, anche mediante persone associate in attività professionali, commerciali, artigianali ed industriali.

Il Segretario di Stato decade dalla qualità di membro del Congresso di Stato qualora perda per qualsiasi motivo i requisiti per la nomina (stessi requisiti previsti per la nomina a membri del Consiglio Grande e Generale), oppure qualora incorra in una delle situazioni di incompatibilità sopraddette. La decadenza decorre dalla presa d’atto del Consiglio Grande e Generale del venir meno dei requisiti per la nomina oppure dalla dichiarazione del Consiglio Grande e Generale dell’avvenuta decadenza per il verificarsi di una delle cause di incompatibilità con la carica di Segretario di Stato prevista dalla legge. Delle decisioni del Consiglio Grande e Generale è data comunicazione, da parte dei Capitani Reggenti, al Congresso di Stato per la relativa presa d’atto. Il Consiglio Grande e Generale provvede alla nomina del successore del Segretario di Stato decaduto.


Il Segretario di Stato si dimette con comunicazione scritta alla Ecc.ma Reggenza; le dimissioni decorrono dalla data di accettazione da parte del Congresso di Stato o, qualora queste vengano respinte, dalla data della presa d’atto da parte del Congresso di Stato della loro conferma (se reiterate). La Reggenza convoca il Consiglio Grande e Generale per la presa d’atto delle dimissioni e per procedere alla sostituzione del Segretario di Stato dimissionario. Dalla presentazione delle dimissioni e sino alla loro presa d’atto da parte del Consiglio Grande e Generale le funzioni del Segretario di Stato dimissionario possono essere delegate dal Congresso di Stato ad altro Segretario di Stato.

Qualora sia votata e approvata una mozione di sfiducia nei confronti di un singolo Segretario di Stato, questi è tenuto a dimettersi. La mozione di sfiducia votata nei confronti di un singolo Segretario di Stato non determina l’obbligo delle dimissioni dell’intero Congresso.

Il successore del Segretario di Stato dimesso, decaduto o deceduto è eletto dal Consiglio Grande e Generale con votazione a scrutinio palese per appello nominale. Immediatamente dopo la prestazione del giuramento il Segretario di Stato nominato assume la pienezza dei propri poteri.

RESPONSABILITÀ E RAPPORTO FIDUCIARIO CON IL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Oltre che a titolo individuale per gli atti del proprio dicastero, i Segretari di Stato rispondono collegialmente, dinanzi al Consiglio Grande e Generale, dell’esercizio dei poteri e attribuzioni previsti dalla legge. Restano ferme in ogni caso le responsabilità civili, per dolo o colpa grave, e amministrative, per atti od omissioni, collegialmente o individualmente posti in essere, che non debbano considerarsi di natura esclusivamente politica, nonché le responsabilità penali del singolo Segretario di Stato, da accertarsi presso gli organi della magistratura ordinaria.


La mozione di sfiducia contro il Congresso di Stato o contro un singolo Segretario di Stato deve essere presentata da almeno un quinto dei componenti del Consiglio Grande e Generale, in forma scritta e motivata, ai Capitani Reggenti ed è discussa non prima di tre giorni e non oltre il settimo giorno dalla data del suo deposito. I Capitani Reggenti convocano tempestivamente l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale al fine della convocazione della seduta consiliare per la trattazione della mozione.

Al termine del dibattito la mozione di sfiducia viene votata a scrutinio palese per appello nominale ed è approvata con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Grande e Generale. 3. La mozione di sfiducia contro il Congresso di Stato o contro un singolo Segretario di Stato non può essere presentata prima che siano trascorsi sei mesi dal momento della sua nomina. 4.

Una mozione di sfiducia, sia nei confronti del Congresso di Stato sia nei confronti del singolo Segretario di Stato, non può essere ripresentata per gli stessi motivi già oggetto di una mozione di sfiducia respinta.

Testo riportato dal materiale di studio pubblicato dal Governo della Repubblica di San Marino e riformattato per la lettura online. In caso di differenze fa fede il documento pubblicato su gov.sm. ARBE non si assume alcuna responsabilità sulla correttezza, completezza e attualità dei contenuti.