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Le Commissioni Consiliari Permanenti

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E’ l’articolo 3, decimo comma, della Dichiarazione dei Diritti che prevede l’articolazione del Consiglio in Commissioni.

Le Commissioni Consiliari Permanenti vengono istituite con Legge 21 marzo 1995 n.42 e successivamente modificate nel numero e nei criteri di composizione dalla Legge Qualificata 12 settembre 2006 n.2. Attualmente queste Commissioni sono quattro e sono disciplinate dal titolo III del Regolamento Consiliare: 1) Affari Costituzionali e Istituzionali; Pubblica Amministrazione; Affari Interni; Protezione Civile; Rapporti con le Giunte di Castello; Giustizia; istruzione; cultura e beni culturali, università e ricerca scientifica; 2) Affari Esteri; emigrazione e immigrazione; sicurezza e ordine pubblico informazione; 3) Finanze bilancio e programmazione; artigianato; industria; commercio; turismo; servizi; trasporti e telecomunicazioni; lavoro e cooperazione; 4) Igiene e sanità; Previdenza e sicurezza sociale; politiche sociali; sport; territorio; ambiente; agricoltura.

Le Commissioni Consiliari sono composte in modo da garantire: a) la presenza di tutte le Liste rappresentate in Consiglio Grande e Generale; b) che alla maggioranza consiliare sia riconosciuta la maggioranza nelle Commissioni in misura pari almeno alla metà più uno dei componenti; c) il rispetto della proporzione dei Gruppi per quanto compatibile con i criteri di cui alle precedenti lettere a) e b) e, per il Gruppo Misto, unicamente nel caso in cui sia composto da almeno tre Consiglieri.

I Gruppi e le Liste rappresentati in Consiglio possono designare uno stesso Consigliere a più Commissioni.

Attualmente sono composte di 18 membri; ma il numero può comunque essere aggiornato tramite decreto reggenziale al fine di garantire i principi e criteri di cui alle superiori lettere a), b) e c).

Esse sono nominate con presa d’atto da parte dello stesso Consiglio Grande e Generale. Durano in carica per l’intera legislatura salvo intervengano le dimissioni del Congresso di Stato e la formazione di un nuovo Congresso di Stato; non possono esserne membri i Segretari di Stato; i Capitani Reggenti, per la durata del mandato reggenziale, non possono far parte delle Commissioni cui sono stati designati e per tale periodo sono sostituiti da altri Consiglieri designati dai rispettivi Gruppi di appartenenza.

Nella loro prima seduta (seduta di insediamento) le Commissioni eleggono il Presidente e il Vice Presidente.

Il Presidente rappresenta, convoca e presiede la Commissione; ne predispone l’ordine del giorno; apre e chiude le sedute; verifica i risultati delle votazioni e la redazione del processo verbale delle sedute. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Le sedute delle Commissioni sono valide quando è presente almeno la maggioranza dei loro componenti. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente all’inizio della seduta con appello nominale. Prima di ogni deliberazione, ciascun membro può richiedere la verifica del numero legale. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per il periodo massimo di un’ora. Qualora alla ripresa non si sia ancora formato il numero legale, il Presidente scioglie la seduta convocandone una successiva con l’indicazione della data e dell’ora e con il medesimo ordine del giorno della seduta andata deserta. La nuova seduta è così convocata senza ulteriore formalità.

Le sedute delle Commissioni sono pubbliche; in seduta segreta possono essere trattati, previa decisione del Presidente sentiti i membri della Commissione, uno in rappresentanza di ciascun Gruppo Consiliare e Lista, argomenti che necessitano di riservatezza. La Commissione, a maggioranza dei due terzi, può sempre deliberare che un argomento già iscritto all’ordine del giorno in seduta pubblica venga trattato in seduta segreta. Nel caso in cui la riunione si svolga in seduta segreta ogni membro della Commissione, ed i Consiglieri non membri presenti, sono tenuti al segreto su quanto abbia costituito oggetto di tale seduta.

La Reggenza e i membri del Congresso di Stato hanno diritto di partecipare alle sedute, senza diritto di voto. Essi hanno altresì il diritto di intervenire ogni qualvolta lo ritengano opportuno, ma per i membri del Congresso di Stato la facoltà di parlare è attribuita dal Presidente della Commissione, previa richiesta.

I membri del Congresso di Stato hanno l’obbligo di partecipare alle sedute delle Commissioni ogni qualvolta queste lo richiedano.

Alle Commissioni sono attribuite quattro specifiche funzioni. Più precisamente esse si riuniscono: a) in sede referente, per l’esame e l’approvazione in prima lettura dei progetti di legge, da sottoporre poi al Consiglio Grande e Generale per la seconda lettura; b) in sede redigente, per l’esame e l’approvazione degli articoli di progetti di legge da sottoporre al Consiglio per la sola approvazione finale dell’intero progetto; c) in sede consultiva, per esprimere pareri su progetti di legge o argomenti assegnati ad altre Commissioni d) in sede deliberante per l’esame delle mozioni derivanti dalla trasformazione di interpellanze.

Le Commissioni si riuniscono inoltre per ascoltare e discutere comunicazioni del Congresso di Stato, nonché per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo, controllo e informazione per le materie di propria competenza.

All’inizio di ogni seduta o sessione delle Commissioni Consiliari Permanenti, la Reggenza, il Presidente della Commissione, i membri del Congresso di Stato e i Consiglieri membri della Commissione, entro precisi limiti di tempo stabiliti dal Regolamento Consiliare, danno le comunicazioni che ritengono opportune o che sono dovute a norma di legge Ciascuna Commissione Consiliare Permanente può trattare soltanto gli argomenti iscritti all’ordine del giorno della seduta o sessione e secondo la loro successione. Su proposta del Presidente, di propria iniziativa o perché gliene abbia fatto richiesta la Reggenza o il Congresso di Stato o un membro della Commissione, può essere deliberata - a maggioranza di due terzi dei presenti - l’inversione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, ovvero, in caso di urgenza, l’inserimento di argomenti non iscritti.

E’ in facoltà del proponente decidere di soprassedere all’esame di un argomento iscritto all’ordine del giorno o di ritirarlo. La Commissione prende atto. Inoltre i membri della Commissione possono richiedere il rinvio o la sospensione dell’esame di un argomento iscritto all’ordine del giorno; su tale richiesta la Commissione delibera a maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Alle Commissioni Consiliari Permanenti, per quanto concerne il loro funzionamento, si applicano, per quanto non diversamente disposto dalla Legge n.42/1995, le disposizioni contenute nel Regolamento del Consiglio Grande e Generale.

Testo riportato dal materiale di studio pubblicato dal Governo della Repubblica di San Marino e riformattato per la lettura online. In caso di differenze fa fede il documento pubblicato su gov.sm. ARBE non si assume alcuna responsabilità sulla correttezza, completezza e attualità dei contenuti.