Così come indica l’articolo 3, primo comma, della Dichiarazione dei Diritti, e l’articolo 1 della Legge Costituzionale n.185/2005, i Capitani Reggenti esercitano l’Ufficio di Capo dello Stato in base al principio di collegialità e rappresentano lo Stato nella sua unità.
Elezione – Requisiti – Incompatibilità
I Capitani Reggenti sono eletti a scrutinio segreto (per scheda) a maggioranza dei consiglieri votanti. In tale circostanza la seduta del Consiglio Grande e Generale è valida con qualsiasi numero di consiglieri (art.1 Legge Qualificata n.186/2005).
Per la procedura di elezione, l’articolo 3 della Legge Qualificata n.186/2005 fa rinvio alla Legge 24 marzo 1945 n.15. Questa prevede che in un giorno della seconda decade di marzo (per la Reggenza del semestre 1° aprile - 1° ottobre) e di settembre (per la Reggenza del semestre 1° ottobre – 1° aprile) venga convocato il Consiglio Grande e Generale nelle ore pomeridiane. In quella occasione la Reggenza protempore, accompagnata dai Segretari di Stato e dai Consiglieri, scortata dalla Guardia del Consiglio e dalla Banda Militare, si reca in corteo alla Pieve per assistere al rito propiziatorio all’altare del Santo Marino affinché il Consiglio stesso sia ispirato nella scelta dei nuovi Capitani Reggenti.
La Reggenza, dopo essere tornata a Palazzo, apre la seduta e la dichiara valida qualunque sia il numero dei Consiglieri presenti. Quindi viene formato il seggio per il controllo della votazione formato da tre Segretari di Stato (Interni, Esteri, Finanze), un Pro-Cassiere, un Pro-Fiscale e due Assistenti (tutti e quattro estratti a sorte tra i Consiglieri non eleggibili alla carica di Capitano Reggente).
I Consiglieri votano per scheda indicando i due nominativi prescelti e all’appello del Segretario di Stato per gli Affari Interni, si recano a deporla in un’urna davanti al seggio di scrutinio. Risulta eletta la coppia di Consiglieri che abbia ottenuto il più alto numero di suffragi purché uguale o superiore alla metà più uno dei votanti. Se tale maggioranza non si raggiunge, si procede al ballottaggio tra le coppia con maggiori voti al termine del quale si intende eletta comunque la coppia che abbia ottenuto il maggior numero di voti favorevoli.
La proclamazione ufficiale della avvenuta nomina viene fatta dal Segretario di Stato per gli Affari Interni dal balcone del Palazzo Pubblico.
L’incarico reggenziale ha la durata di un semestre: dal primo aprile al primo ottobre e dal primo ottobre al primo aprile di ogni anno.
I requisiti per essere eletti Capitani Reggenti sono:
1) avere un'età superiore ai 25 anni
2) possedere la cittadinanza originaria
3) non avere ricoperto la carica di Capitano Reggente nei tre anni precedenti (cosiddetta “legge del divieto”)
L’ufficio di Capitano Reggente è incompatibile con qualsiasi altra carica e con l’esercizio di qualsiasi arte o professione.
Attribuzioni
La legge Costituzionale n. 185/2005 ha ulteriormente definito le funzioni costituzionali e le attribuzioni che competono ai Capitani Reggenti.
Essi, innanzitutto, rappresentano lo Stato e sono i supremi garanti dell’ordinamento costituzionale della Repubblica e come tali vigilano sul funzionamento dei poteri pubblici e delle istituzioni dello Stato e sulla conformità dell’attività di questi ai principi sanciti nella dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei principi Fondamentali dell’Ordinamento Sammarinese e alle norme vigenti Possono inviare messaggi agli organi istituzionali allo scopo di assicurare il rispetto, formale e sostanziale, dell’ordinamento costituzionale e di mantenere il corretto equilibrio tra gli stessi organi. Possono altresì sollevare conflitti di attribuzione con altri organi costituzionali avanti al Collegio Garante delle Costituzionalità delle Norme.
Tra le attribuzioni che ad essi competono vi è quella di presiedere, senza diritto di voto, il Consiglio Grande e Generale, che rappresentano nella sua interezza, convocandone e presiedendone altresì l’Ufficio di Presidenza. In caso di impedimento di uno dei due Capitani Reggenti, il Consiglio Grande e Generale e l’Ufficio di Presidenza possono essere convocati e presieduti anche individualmente.
Ai Capitani Reggenti compete inoltre:
- sciogliere il Consiglio Grande e Generale nei casi stabiliti dalla legge;
- convocare i comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Grande e Generale;
- coordinare i lavori del Congresso di Stato
- ricevere le istanze d’arengo, le istanze referendarie e le iniziative legislative popolari e vigilare sul corretto espletamento delle rispettive procedure;
- fissare la data di svolgimento dei referendum e delle elezioni dei Capitani di Castello e delle relative Giunte;
- accreditare i rappresentanti diplomatici sammarinesi e ricevere le lettere credenziali dei rappresentanti diplomatici esteri;
- convocare e presiedere il Consiglio giudiziario
- convocare e presiedere il magistero di Sant’Agata;
- conferire onorificenze in base alle disposizioni vigenti;
- presiedere la conferenza dei Capitani di Castello;
- svolgere consultazioni e promuovere ogni iniziativa utile, compreso il conferimento di incarichi per la formazione del governo.
Ai Capitani Reggenti possono inoltre rivolgersi i cittadini per presentare esposti relativi all'attività esercitata da organi dello Stato, Uffici ed Enti della Pubblica Amministrazione, in merito ai quali i Capitani Reggenti possono promuovere ogni opportuna verifica
Promulgazione atti normativi
Ai Capitani Reggenti compete altresì il potere di promulgare e mandare a pubblicare le leggi approvate dal Consiglio Grande e Generale. Qualora, prima della promulgazione, ritengano che la legge non sia conforme, non solo a livello formale, ma anche sostanziale, ai principi contenuti nella Dichiarazione dei Diritti, hanno la facoltà, con messaggio motivato al Consiglio Grande e Generale, di chiedere a quest’ultimo una nuova deliberazione; qualora il Consiglio approvi nuovamente la legge questa deve essere tuttavia promulgata. La promulgazione deve avvenire entro 15 giorni dall'approvazione della legge in Consiglio Grande e Generale, salvo che questo stabilisca un termine inferiore, mediante l'apposizione della formula esecutiva: “Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del…..”.
Ai sensi dell'articolo 5 della Legge Costituzionale n.185/2005, i Capitani Reggenti emanano e mandano a pubblicare i decreti di propria competenza previsti dalla legge, che devono essere controfirmati dal Segretario di Stato per gli Affari Interni.
Promulgano e mandano a pubblicare i decreti legge adottati dal Congresso di Stato che devono essere controfirmati dal Segretario di Stato per gli Affari Interni. Prima della promulgazione possono, con messaggio motivato, rinviare al Congresso di Stato il decreto. Se il Congresso di Stato conferma la propria deliberazione, il decreto deve essere promulgato.
Promulgano e mandano a pubblicare i decreti di ratifica di trattati e accordi internazionali previa deliberazione da parte del Consiglio Grande e Generale, nonché i decreti delegati adottati dal Congresso di Stato a mente dell’articolo 3 bis, quinto comma, della Dichiarazione dei Diritti, che devono essere allo stesso degli altri decreti, controfirmati dal Segretario di Stato per gli Affari Interni.
Il potere di decretazione della Reggenza non è ammesso se non in base ad espressa disposizione di legge.
Infine promulgano e mandano a pubblicare i regolamenti di cui all’articolo 2, comma 2, punto h) della Legge Costituzionale n.183/2005.
Responsabilità
Un Capitano Reggente ha facoltà di bloccare e di impedire, con il veto, qualsiasi provvedimento che l’altro volesse assumere e su cui non concordasse. Il veto va opposto con motivazione.
I Capitani Reggenti non sono perseguibili sotto qualsiasi forma e per qualsiasi titolo durante il periodo di durata del loro mandato.
Al termine del semestre possono essere sottoposti a sindacato per “il fatto e il non fatto”. E’ la rubrica XIX del libro primo degli Statuti che prevede tale giudizio, attribuito dal 2003 al Collegio Garante della costituzionalità delle Norme, (sino al 2003 il giudizio di sindacato era affidato a due membri del Consiglio Grande e Generale nominati dallo stesso nella prima seduta utile successiva al termine del mandato reggenziale).
Il sindacato concerne esclusivamente l’accertamento e la valutazione di eventuali responsabilità istituzionali, restando impregiudicate le eventuali responsabilità penali e civili da farsi valere nelle sedi ordinarie.
Entro quindici giorni dalla conclusione del mandato, ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali può presentare denunce contro il fatto e il non fatto degli ex Capitani Reggenti durante l’espletamento del loro mandato. Il ricorso deve essere redatto in forma scritta; deve essere indirizzato al Collegio, contenere una chiara e dettagliata esposizione dei fatti, i riferimenti probatori ritenuti necessari dal ricorrente, nonché le motivazioni in diritto a sostegno dell’istanza. Il ricorrente deve concludere il ricorso con l’indicazione chiara e circostanziata della decisione richiesta. La procedura di sindacato, nelle sue varie fasi, è descritta nel Titolo VI della Legge Qualificata n.55/2003.
Testo riportato dal materiale di studio pubblicato dal Governo della Repubblica di San Marino e riformattato per la lettura online. In caso di differenze fa fede il documento pubblicato su gov.sm. ARBE non si assume alcuna responsabilità sulla correttezza, completezza e attualità dei contenuti.