Testo coordinato della Legge 8 luglio 1974 n.59 con le modifiche derivanti dalla Legge 19 settembre 2000 n.95, dalla Legge 26 febbraio 2002 n.36, dalla Legge Costituzionale 28 aprile 2005 n.61, dalla Legge di Revisione Costituzionale 14 dicembre 2005 n.182, dalla Legge Costituzionale 22 luglio 2011 n.1, dalla Legge di Revisione Costituzionale 28 marzo 2019 n. 1 e dalla Legge Costituzionale 26 settembre 2025 n.2 (aggiornato al 26 settembre 2025)
Leggi citate nel testo coordinato
- Legge 8 luglio 1974 n.59
- Legge 19 settembre 2000 n.95
- Legge 26 febbraio 2002 n.36
- Legge 25 febbraio 2004 n.26
- Legge Costituzionale 28 aprile 2005 n.61
- Legge di Revisione Costituzionale 14 dicembre 2005 n.182
- Legge Costituzionale 22 luglio 2011 n.1
- Legge di Revisione Costituzionale 28 marzo 2019 n. 1
- Decreto Reggenziale 4 giugno 2019 n. 93
- Legge Costituzionale 26 Settembre 2025 n.2
Preambolo1
Il Consiglio Grande e Generale, consapevole delle gloriose tradizioni di libertà e di democrazia della Repubblica, nel fermo proposito di ripudiare ogni concezione totalitaria dello Stato ed al fine di garantire al popolo sammarinese l’ulteriore progresso civile, sociale e politico nella continuità della vita dello Stato e delle sue istituzioni fondamentali, adotta la presente dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi ai quali s’informa l’organizzazione e l’azione dei poteri costituzionali.
Art. 12
La Repubblica di San Marino riconosce, come parte integrante del proprio ordinamento, le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute e conforma ad esse i suoi atti e la condotta. Si uniforma alle norme contenute nelle dichiarazioni internazionali in tema di diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Riconferma il diritto di asilo politico. Rifiuta la guerra come strumento di risoluzione delle controversie fra Stati e si conforma, nell’azione internazionale, ai principi sanciti dallo Statuto delle Nazioni Unite. L’ordinamento sammarinese riconosce, garantisce ed attua i diritti e le libertà fondamentali enunciate nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Gli accordi internazionali in tema di protezione delle libertà e dei diritti dell’uomo, regolarmente stipulati e resi esecutivi, prevalgono in caso di contrasto sulle norme interne.
Art. 23
La sovranità della Repubblica risiede nel popolo, che la esercita nelle forme statutarie della democrazia rappresentativa. La legge disciplinerà l'Arengo e gli altri istituti di democrazia diretta.
Art. 2-bis4 (Bandiera, stemma ed inno ufficiali)
1. La bandiera della Repubblica di San Marino è composta da due campi, divisi in orizzontale, in alto bianco, in basso azzurro, al cui centro figura lo stemma ufficiale.
2. Lo stemma ufficiale della Repubblica è sormontato da corona chiusa, simbolo di sovranità. Lo scudo ha il campo azzurro, tre monti di verde, le torri d’argento, finestrate, merlate e distinte in nero, cimate di penne di struzzo d’argento. Lo scudo è ornato da due rami verdi e decussati sotto la punta dello scudo, uno di alloro, l’altro di quercia, fruttati d’oro. Su nastro d’argento il motto LIBERTAS in caratteri capitali di nero.
3. L’inno ufficiale della Repubblica è intitolato “Terra di Libertà” ed è definito per gli aspetti testuali, tecnici e musicali da apposita Legge ordinaria.
Art. 35
L'Ufficio di Capo dello Stato è esercitato da due Capitani Reggenti in base al principio di collegialità.
I Capitani Reggenti, nominati dal Consiglio Grande e Generale, rappresentano lo Stato nella sua unità. Sono i supremi garanti dell'ordinamento costituzionale. Presiedono il Consiglio Grande e Generale e rappresentano il Consiglio nella sua interezza.
Presiedono altri organi sulla base di disposizioni di legge e nel rispetto della separazione dei poteri.
I Capitani Reggenti sono regolarmente informati da parte del Congresso di Stato degli affari dello Stato.
La legge costituzionale determina le guarentigie e le responsabilità della Reggenza, cui può conferire anche ulteriori poteri. Una legge qualificata ne disciplina la nomina, l'organizzazione, il funzionamento e le incompatibilità.
Al Consiglio Grande e Generale composto di sessanta membri, spetta il potere legislativo, la determinazione dell'indirizzo politico e l'esercizio delle funzioni di controllo.
La legge elettorale, adottata a maggioranza assoluta, disciplina l'elezione, le cause di ineleggibilità, di decadenza, il regime delle incompatibilità dei Consiglieri. Una legge qualificata disciplina il regime delle responsabilità e delle guarentigie dei Consiglieri.
I Consiglieri sono eletti a suffragio universale e diretto per la durata della legislatura. Il loro mandato ha termine con lo scioglimento del Consiglio o per le cause di cui al comma precedente.
L'organizzazione interna e le attribuzioni del Consiglio Grande e Generale sono disciplinate dal Regolamento Consiliare, adottato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Ad esso è demandata l'articolazione del Consiglio in Commissioni. Il Regolamento Consiliare disciplina altresì il ruolo dei Gruppi e delle Rappresentanze Consiliari.
Al Congresso di Stato spetta il potere di governo secondo i principi di collegialità e di responsabilità. E' politicamente responsabile davanti al Consiglio al quale rende conto, sia collegialmente che individualmente, in base a legge costituzionale.
I membri del Congresso di Stato sono nominati dal Consiglio Grande e Generale. La legge costituzionale ne indica e ne disciplina i poteri. Una legge qualificata ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento; individua i requisiti di eleggibilità, le procedure di nomina, le incompatibilità, i casi di decadenza dei singoli membri e del Congresso di Stato; disciplina il regime dell'ordinaria amministrazione.
Il Congresso di Stato può emanare atti normativi nella forma dei regolamenti, soggetti alle disposizioni di legge. Emana deliberazioni amministrative motivate in conformità alla legge.
E' garantita la trasparenza e la pubblicità degli atti del Congresso di Stato. Il Congresso di Stato dirige l'amministrazione pubblica, nel rispetto della sua autonomia. L'amministrazione pubblica è al servizio dell'interesse generale, sottoposta alla legge ed ai principi di cui al successivo articolo 14.
Gli organi del potere giudiziario sono istituiti per legge costituzionale, la quale ne disciplina anche le responsabilità. Essi sono sottoposti unicamente alla legge. Ad essi è garantita piena indipendenza e libertà di giudizio nell'esercizio delle loro funzioni.
Tutte le funzioni giudiziarie sono esercitate dagli organi appartenenti all'ordine giudiziario.
Una legge qualificata disciplina le forme di reclutamento, la nomina, le incompatibilità dei magistrati nonché l'organizzazione ed il funzionamento della magistratura.
Gli organi dello Stato agiscono nel rispetto della reciproca autonomia e competenza.
Art. 3 bis6
Le leggi costituzionali attuano i principi fondamentali sanciti nella presente dichiarazione. Sono approvate nel loro complesso con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio Grande e Generale. Se approvate con la maggioranza assoluta sono sottoposte a referendum confermativo entro novanta giorni dalla loro approvazione.
Le leggi qualificate disciplinano il funzionamento degli organi costituzionali nonché gli istituti di democrazia diretta. Sono approvate dal Consiglio Grande e Generale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le leggi ordinarie sono approvate dal Consiglio Grande e Generale a maggioranza semplice. Con la stessa maggioranza sono ratificati i decreti.
L'iniziativa legislativa spetta a ciascun Consigliere, alle Commissioni Consiliari, al Congresso di Stato, alle Giunte di Castello e ai cittadini in base a legge qualificata.
Il Consiglio Grande e Generale può, con legge, delegare al Congresso di Stato l'adozione di decreti con forza di legge, soggetti a ratifica da parte del Consiglio Grande e Generale.
La consuetudine e il diritto comune costituiscono fonte integrativa in assenza di disposizioni legislative.
Le proposte di legge e gli emendamenti che comportano, rispetto alla legge di bilancio, una diminuzione delle entrate, la creazione di nuove spese o un loro aumento, devono indicare i mezzi per farvi fronte.
Art. 47
Tutti sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, orientamento sessuale, condizioni personali, economiche, sociali, politiche e religiose.
Tutti i cittadini hanno diritto di accesso ai pubblici uffici ed alle cariche elettive, secondo le modalità stabilite dalla legge.
La Repubblica assicura pari dignità sociale e uguale tutela dei diritti e delle libertà. Promuove le condizioni per l’effettiva partecipazione dei cittadini alla vita economica e sociale del Paese.
Art. 58
I diritti della persona umana sono inviolabili.
Art. 69
La Repubblica riconosce a tutti le libertà civili e politiche. In particolare, sono garantite le libertà della persona, del domicilio, di dimora ed espatrio, di riunione e d'associazione, di manifestazione del pensiero, di coscienza e di culto. E' tutelata la segretezza delle comunicazioni in qualsiasi modo esse avvengano. La legge potrà limitare l'esercizio di tali diritti solo in casi eccezionali per gravi motivi di ordine e di interesse pubblico.
L'arte, la scienza e l'insegnamento sono liberi. La legge assicura ai cittadini il diritto allo studio libero e gratuito.
Art. 710
Il suffragio è universale, segreto e diretto. Ogni cittadino, all'età e alle condizioni stabilite dalla legge, ha diritto di elettorato attivo e passivo.
Art. 811
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi con metodo democratico in partiti politici ed in sindacati.
Art. 912
Il lavoro è diritto e dovere di ogni cittadino. La legge assicura al lavoratore l'equa retribuzione, le ferie, il riposo settimanale ed il diritto di sciopero.
Tutti i cittadini hanno diritto alla sicurezza sociale.
Art. 1013
La proprietà e l'iniziativa economica privata sono garantite. La legge ne prescrive i limiti a tutela dell'interesse pubblico.
L'esproprio dei beni di proprietà privata è ammesso nelle forme previste dalla legge, per fini di utilità pubblica e dietro congruo indennizzo.
La Repubblica tutela il patrimonio storico ed artistico e l'ambiente naturale.
Art. 1114
La Repubblica promuove nell'ambito dello studio, del lavoro, delle attività sportive e ricreative, lo sviluppo della personalità dei giovani e la loro preparazione al libero e responsabile esercizio dei diritti fondamentali.
Art. 1215
La Repubblica tutela l'istituto familiare, fondato sulla uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Ogni madre ha diritto all'assistenza ed alla protezione della comunità.
La legge garantirà ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela spirituale, giuridica e sociale assicurando lo stesso trattamento dei figli legittimi.
Art. 1316
Tutti i cittadini hanno l'obbligo di essere fedeli alle leggi ed alle istituzioni della Repubblica, di partecipare alla sua difesa, e di concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Nessuna prestazione patrimoniale o personale può essere imposta se non dalla legge.
Art. 1417
L'attività della pubblica amministrazione si conforma a criteri di legalità, imparzialità ed efficienza.
La legge stabilirà l'obbligo della motivazione dei provvedimenti amministrativi, ed il contraddittorio con i soggetti interessati.
I pubblici funzionari rispondono degli atti lesivi dei diritti dei cittadini, nei modi e limiti stabiliti dalla legge.
Art. 1518
E' garantita la tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi davanti agli organi della giurisdizione ordinaria, amministrativa e d'innanzi al Collegio Garante della costituzionalità delle norme.
Il diritto di difesa è tutelato in ogni fase del procedimento giudiziario. La legge assicura la speditezza, la economicità, la pubblicità e la indipendenza dei giudizi.
Le pene umane e rieducative possono essere irrogate solo dal giudice precostituito per legge, in base a norme non retroattive. La loro applicazione retroattiva è prevista solo nel caso in cui siano più favorevoli.
L'imputato non è considerato colpevole fino alla sentenza definitiva di condanna.
Ogni forma di limitazione della libertà personale, anche in sede cautelare, è ammessa soltanto in base alla legge.
Art. 1619
E' istituito il Collegio Garante della costituzionalità delle norme. Esso è composto di tre membri effettivi e di tre membri supplenti, eletti inizialmente per quattro anni dal Consiglio Grande e Generale, con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti, tra professori universitari ordinari in materie giuridiche, magistrati, laureati in giurisprudenza con almeno vent'anni di esperienza professionale nell'ambito del diritto. Dopo il primo mandato, il Collegio viene rinnovato per un terzo ogni due anni. I membri supplenti sostituiscono gli effettivi qualora questi si rendessero, per qualsiasi ragione, incompatibili anche a causa dell'esercizio di funzioni precedentemente svolte nonché per impedimento o assenza.
Il Collegio nomina, tra i suoi membri effettivi, a rotazione e per la durata di due anni il Presidente.
Il Collegio Garante: a) verifica, su richiesta diretta di almeno venti Consiglieri, del Congresso di Stato, di cinque Giunte di Castello, della Commissione per le Pari Opportunità, di un numero di cittadini elettori rappresentanti almeno l'1,5% del corpo elettorale quale risultante dall'ultima e definitiva revisione annuale delle liste elettorali, nonché nell'ambito di giudizi pendenti presso i Tribunali della Repubblica, su richiesta dei giudici o delle parti in causa, la rispondenza delle leggi, degli atti aventi forza di legge a contenuto normativo, nonché delle norme anche consuetudinarie aventi forza di legge, ai principi fondamentali dell'ordinamento di cui alla presente legge o da questa richiamati; b) decide nei casi previsti dalla legge, sull'ammissibilità dei referendum; c) decide sui conflitti fra organi costituzionali; d. esercita il Sindacato sui Capitani Reggenti.
Con legge costituzionale potranno essere disposte ulteriori attribuzioni. La legge costituzionale determina il regime delle responsabilità del Collegio Garante e dei singoli membri.
Una legge qualificata disciplina il regime delle incompatibilità, il funzionamento e l'organizzazione del Collegio, le forme dei ricorsi e le procedure, gli effetti delle decisioni e le modalità di esecuzione delle medesime.
L'effetto di annullamento delle decisioni d'incostituzionalità, fermo restando il valore di giudicato immediato tra le parti, è differito per un periodo di sei mesi. Entro tale termine il Consiglio Grande e Generale può legiferare sulla materia in conformità alle decisioni d'incostituzionalità.
Art. 1720
Le disposizioni della presente dichiarazione possono essere oggetto di revisione da parte del Consiglio Grande e Generale con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Qualora le leggi di revisione delle disposizioni della presente dichiarazione siano state approvate dal Consiglio Grande e Generale con la maggioranza assoluta, dovranno essere sottoposte a referendum confermativo entro novanta giorni dalla loro approvazione.
Norma Transitoria21
Altre norme
Legge 26 febbraio 2002 n.36
REVISIONE DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1974 N. 59- "DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DEI CITTADINI E DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO SAMMARINESE"
Art.9 Norma Transitoria
Le leggi costituzionali e le leggi qualificate di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 3 bis della Dichiarazione dei Diritti, introdotto con la presente legge, devono essere proposte entro tre anni dall'entrata in vigore della presente revisione costituzionale.
La legge qualificata di cui al quinto comma dell'articolo 16 della presente Dichiarazione deve essere proposta entro sei mesi.
Sino all'entrata in vigore del nuovo Ordinamento Giudiziario ai membri del Collegio Garante spetta la decisione: a) sui conflitti di giurisdizione nei giudizi promossi presso i Tribunali della Repubblica; b) sulla astensione e ricusazione dei Giudici e del Procuratore del Fisco; c) in ultima istanza sui ricorsi, presentati nell'ambito dei procedimenti penali, riguardanti la legittimità di provvedimenti cautelari adottati nel corso del giudizio o sulla esecuzione della pena; d) su ricorso delle parti interessate in caso di difformità delle sentenze di primo e secondo grado, civili e amministrative; e) sui ricorsi per revisione delle sentenze penali, sulle querele di nullità e i sui ricorsi per restitutio in integrum.
Le funzioni di cui al precedente comma sono assegnate dal Presidente del Collegio individualmente a singoli membri, effettivi o supplenti, secondo criteri predeterminati e tenendo conto di eventuali ragioni di incompatibilità.
Legge 25 febbraio 2004 n.26
Istituzione della Commissione per le Pari Opportunità
Art. 1 (Costituzione della Commissione)
Nell'intento di assicurare la piena realizzazione del principio di cui all'articolo 4 della Legge 9 luglio 1974 n.59, come modificato con Legge 26 febbraio 2002 n.36, è istituita la Commissione per le Pari Opportunità allo scopo di promuovere e garantire la piena parità giuridica e le pari opportunità fra tutti i cittadini.
Legge Costituzionale 28 aprile 2005 n.61
Revisione dell'articolo 16 della Dichiarazione dei Diritti e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese
Art.2
E' abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.
Legge di Revisione Costituzionale 14 dicembre 2005 n.182
ABROGAZIONE DEL COMMA QUARTO DELL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1974 N.59 (DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DEI CITTADINI E DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’ORDINAMENTO SAMMARINESE) COSÌ COME MODIFICATO DALL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 26 FEBBRAIO 2002 N.36
Art.2
E’ abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.
Legge Costituzionale 22 luglio 2011 n.1
BANDIERA E STEMMA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO. INTEGRAZIONE ALLA LEGGE 8 LUGLIO 1974 N.5922
Art. 2 (Bandiera)
La bandiera della Repubblica di San Marino è definita dal modello grafico che forma l’allegato “A” alla presente legge.
Art.3 (Stemma ufficiale)
Lo stemma ufficiale della Repubblica di San Marino è definito dal modello grafico che forma l’allegato “B” alla presente legge.
Art. 4 (Riserve)
L’utilizzo dello stemma ufficiale è disciplinato da legge ordinaria. La regolamentazione dell’utilizzo della bandiera è demandata a decreto delegato.
Legge di Revisione Costituzionale 28 marzo 2019 n. 1
MODIFICA ALL’ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1974 N. 59 E SUCCESSIVE MODIFICHE – DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DEI CITTADINI E DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’ORDINAMENTO SAMMARINESE
Art.1 (Modifiche dell’articolo 4 della Legge 8 luglio 1974 n.59 e successive modifiche)
1. Il primo comma dell’articolo 4 della Legge 8 luglio 1974 n.59 e successive modifiche è così sostituito: “Tutti sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, orientamento sessuale, condizioni personali, economiche, sociali, politiche e religiose.”
Art.2 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.
Decreto Reggenziale 4 giugno 2019 n.93
RISULTATO DEL REFERENDUM CONFERMATIVO CELEBRATO IL 2 GIUGNO 2019 ED ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI REVISIONE COSTITUZIONALE 28 MARZO 2019 N.1
Art.1
1. Il risultato dello scrutinio relativo al Referendum confermativo della Legge di Revisione Costituzionale 28 marzo 2019 n.1 (Modifica all'articolo 4 della Legge 8 luglio 1974 n. 59 e successive modifiche – Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell’Ordinamento Sammarinese) indetto con Decreto Reggenziale 28 marzo 2019 n.56 è il seguente:
- Totale elettori iscritti: 34.458
- Totale votanti: 14.460
- Schede bianche: 302
- Schede nulle: 150
- Voti affermativi: 10.016
- Voti negativi: 3.992
2. In base al disposto dell’articolo 28, comma 2, della Legge Qualificata 29 maggio 2013 n.1 e s.s.m., la proposta del Referendum confermativo di cui al precedente comma 1 è stata accolta, avendo, la risposta affermativa, ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.
Art.2
1. La Legge di Revisione Costituzionale 28 marzo 2019 n.1 (Modifica all’articolo 4 della Legge 8 luglio 1974 n.59 e successive modifiche – Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell’Ordinamento Sammarinese) entra in vigore a far data dalla pubblicazione del presente decreto reggenziale.
Note
Testo originario (Legge n.59/1974): Il Consiglio Grande e Generale, consapevole delle gloriose tradizioni di libertà e di democrazia della Repubblica, nel fermo proposito di ripudiare il Fascismo ed ogni concezione totalitaria dello Stato ed al fine di garantire al popolo Sammarinese l'ulteriore progresso civile, sociale e politico nella continuità della vita dello Stato e delle sue istituzioni fondamentali, adotta la presente dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi ai quali s'informa l'organizzazione e l'azione dei poteri costituzionali. Modifiche legislative: Legge 26 febbraio 2002 n.36, Articolo 1: Il preambolo della Legge 8 luglio 1974 n.59 è così sostituito:
"Il Consiglio Grande e Generale, consapevole delle gloriose tradizioni di libertà e di democrazia della Repubblica, nel fermo proposito di ripudiare ogni concezione totalitaria dello Stato ed al fine di garantire al popolo sammarinese l'ulteriore progresso civile, sociale e politico nella continuità della vita dello Stato e delle sue istituzioni fondamentali, adotta la presente dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi ai quali s'informa l'organizzazione e l'azione dei poteri costituzionali.".
↩Testo originario (Legge n.59/1974): La Repubblica di San Marino riconosce le norme del diritto internazionale generale come parte integrante del proprio ordinamento, rifiuta la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie fra Stati, aderisce alle Convenzioni internazionali in tema di diritti e di libertà dell'uomo, riconferma il diritto di asilo politico. Modifiche legislative: Legge 26 febbraio 2002 n.36, Articolo 2: L'articolo 1 della Legge 8 Luglio 1974 n. 59 è sostituito dal seguente:
"La Repubblica di San Marino riconosce, come parte integrante del proprio ordinamento, le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute e conforma ad esse i suoi atti e la condotta. Si uniforma alle norme contenute nelle dichiarazioni internazionali in tema di diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Riconferma il diritto di asilo politico. Rifiuta la guerra come strumento di risoluzione delle controversie fra Stati e si conforma, nell'azione internazionale, ai principi sanciti dallo Statuto delle Nazioni Unite.
L'ordinamento sammarinese riconosce, garantisce ed attua i diritti e le libertà fondamentali enunciate nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Gli accordi internazionali in tema di protezione delle libertà e dei diritti dell'uomo, regolarmente stipulati e resi esecutivi, prevalgono in caso di contrasto sulle norme interne.".
↩Testo originario (Legge n.59/1974): La sovranità della Repubblica risiede nel popolo, che la esercita nelle forme statutarie della democrazia rappresentativa. La legge disciplinerà l'Arengo e gli altri istituti di democrazia diretta.
↩Testo originario (Legge Costituzionale n.1/2011):
Art. 1
Alla Legge 8 luglio 1974 n. 59 è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 2 bis (Bandiera e stemma)
La bandiera della Repubblica di San Marino è composta da due campi, divisi in orizzontale, in alto bianco, in basso azzurro, al cui centro figura lo stemma ufficiale.
Lo stemma ufficiale della Repubblica è sormontato da corona chiusa, simbolo di sovranità.
Lo scudo ha il campo azzurro, tre monti di verde, le torri d’argento, finestrate, merlate e distinte in nero, cimate di penne di struzzo d’argento. Lo scudo è ornato da due rami verdi e decussati sotto la punta dello scudo, uno di alloro, l’altro di quercia, fruttati d’oro. Su nastro d’argento il motto LIBERTAS in caratteri capitali di nero.”.
Modifiche legislative
Legge Costituzionale 26 settembre 2025 n.2, Articolo 1:
1.
L’articolo 2-bis della Legge 8 luglio 1974 n. 59, è così sostituito:
“Art. 2-bis (Bandiera, stemma ed inno ufficiali)
1.
La bandiera della Repubblica di San Marino è composta da due campi, divisi in orizzontale, in alto bianco, in basso azzurro, al cui centro figura lo stemma ufficiale.
2.
Lo stemma ufficiale della Repubblica è sormontato da corona chiusa, simbolo di sovranità. Lo scudo ha il campo azzurro, tre monti di verde, le torri d’argento, finestrate, merlate e distinte in nero, cimate di penne di struzzo d’argento. Lo scudo è ornato da due rami verdi e decussati sotto la punta dello scudo, uno di alloro, l’altro di quercia, fruttati d’oro. Su nastro d’argento il motto LIBERTAS in caratteri capitali di nero.
3.
L’inno ufficiale della Repubblica è intitolato “Terra di Libertà” ed è definito per gli aspetti testuali, tecnici e musicali da apposita Legge ordinaria.”.
↩Testo originario (Legge n.59/1974): I Capitani Reggenti esercitano l'ufficio di Capo dello Stato secondo il principio della collegialità. Al Consiglio Grande e Generale spetta la funzione di indirizzo politico e l'esercizio del potere legislativo. Al Congresso di Stato, politicamente responsabile davanti al Consiglio spetta il potere di Governo. In caso di urgenza i Capitani Reggenti, sentito il parere del Congresso di Stato, possono adottare decreti con forza di legge che saranno da loro sottoposti alla ratifica del Consiglio Grande e Generale entro tre mesi pena la loro decadenza.
Agli organi del potere giudiziario, istituiti dalla legge, è garantita piena indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni.
I poteri dello Stato agiscono nel rispetto della reciproca autonomia e competenza. Modifiche legislative: Legge 26 febbraio 2002 n.36, Articolo 3: L'articolo 3 della Legge 8 Luglio 1974 n. 59 è sostituito dal seguente:
L'Ufficio di Capo dello Stato è esercitato da due Capitani Reggenti in base al principio di collegialità. I Capitani Reggenti, nominati dal Consiglio Grande e Generale, rappresentano lo Stato nella sua unità. Sono i supremi garanti dell'ordinamento costituzionale. Presiedono il Consiglio Grande e Generale e rappresentano il Consiglio nella sua interezza. Presiedono altri organi sulla base di disposizioni di legge e nel rispetto della separazione dei poteri. In caso di urgenza emanano decreti reggenziali, sentito il parere del Congresso di Stato, soggetti a ratifica da parte del Consiglio Grande e Generale entro tre mesi, pena la decadenza. I Capitani Reggenti sono regolarmente informati da parte del Congresso di Stato degli affari dello Stato. La legge costituzionale determina le guarentigie e le responsabilità della Reggenza, cui può conferire anche ulteriori poteri. Una legge qualificata ne disciplina la nomina, l'organizzazione, il funzionamento e le incompatibilità. Al Consiglio Grande e Generale composto di sessanta membri, spetta il potere legislativo, la determinazione dell'indirizzo politico e l'esercizio delle funzioni di controllo. La legge elettorale, adottata a maggioranza assoluta, disciplina l'elezione, le cause di ineleggibilità, di decadenza, il regime delle incompatibilità dei Consiglieri. Una legge qualificata disciplina il regime delle responsabilità e delle guarentigie dei Consiglieri. I Consiglieri sono eletti a suffragio universale e diretto per la durata della legislatura. Il loro mandato ha termine con lo scioglimento del Consiglio o per le cause di cui al comma precedente. L'organizzazione interna e le attribuzioni del Consiglio Grande e Generale sono disciplinate dal Regolamento Consiliare, adottato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Ad esso è demandata l'articolazione del Consiglio in Commissioni. Il Regolamento Consiliare disciplina altresì il ruolo dei Gruppi e delle Rappresentanze Consiliari. Al Congresso di Stato spetta il potere di governo secondo i principi di collegialità e di responsabilità. E' politicamente responsabile davanti al Consiglio al quale rende conto, sia collegialmente che individualmente, in base a legge costituzionale. I membri del Congresso di Stato sono nominati dal Consiglio Grande e Generale. La legge costituzionale ne indica e ne disciplina i poteri. Una legge qualificata ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento; individua i requisiti di eleggibilità, le procedure di nomina, le incompatibilità, i casi di decadenza dei singoli membri e del Congresso di Stato; disciplina il regime dell'ordinaria amministrazione. Il Congresso di Stato può emanare atti normativi nella forma dei regolamenti, soggetti alle disposizioni di legge. Emana deliberazioni amministrative motivate in conformità alla legge. E' garantita la trasparenza e la pubblicità degli atti del Congresso di Stato. Il Congresso di Stato dirige l'amministrazione pubblica, nel rispetto della sua autonomia. L'amministrazione pubblica è al servizio dell'interesse generale, sottoposta alla legge ed ai principi di cui al successivo articolo 14. Gli organi del potere giudiziario sono istituiti per legge costituzionale, la quale ne disciplina anche le responsabilità. Essi sono sottoposti unicamente alla legge. Ad essi è garantita piena indipendenza e libertà di giudizio nell'esercizio delle loro funzioni. Tutte le funzioni giudiziarie sono esercitate dagli organi appartenenti all'ordine giudiziario. Una legge qualificata disciplina le forme di reclutamento, la nomina, le incompatibilità dei magistrati nonché l'organizzazione ed il funzionamento della magistratura. Gli organi dello Stato agiscono nel rispetto della reciproca autonomia e competenza.
Legge di Revisione Costituzionale 14 dicembre 2005 n.182, Articolo 1: Il comma quarto dell’articolo 3 della Legge 8 luglio 1974 n.59 (Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell’Ordinamento Sammarinese) così come modificato dall’articolo 3 della Legge 26 febbraio 2002 n.36 è abrogato.
↩Testo originario (Legge n.36/2002): Art.4 Alla Legge 8 luglio 1974 n.59 è aggiunto il seguente articolo 3 bis:
"Le leggi costituzionali attuano i principi fondamentali sanciti nella presente dichiarazione. Sono approvate nel loro complesso con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio Grande e Generale. Se approvate con la maggioranza assoluta sono sottoposte a referendum confermativo entro novanta giorni dalla loro approvazione. Le leggi qualificate disciplinano il funzionamento degli organi costituzionali nonché gli istituti di democrazia diretta. Sono approvate dal Consiglio Grande e Generale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le leggi ordinarie sono approvate dal Consiglio Grande e Generale a maggioranza semplice. Con la stessa maggioranza sono ratificati i decreti. L'iniziativa legislativa spetta a ciascun Consigliere, alle Commissioni Consiliari, al Congresso di Stato, alle Giunte di Castello e ai cittadini in base a legge qualificata. Il Consiglio Grande e Generale può, con legge, delegare al Congresso di Stato l'adozione di decreti con forza di legge, soggetti a ratifica da parte del Consiglio Grande e Generale. La consuetudine e il diritto comune costituiscono fonte integrativa in assenza di disposizioni legislative. Le proposte di legge e gli emendamenti che comportano, rispetto alla legge di bilancio, una diminuzione delle entrate, la creazione di nuove spese o un loro aumento, devono indicare i mezzi per farvi fronte.".
↩Testo originario (Legge n.59/1974): Tutti sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di condizioni personali, economiche, sociali, politiche e religiose. Tutti i cittadini hanno diritto di accesso ai pubblici uffici ed alle cariche elettive, secondo le modalità stabilite dalla legge. Modifiche legislative: Legge 19 settembre 2000 n.95, Articolo 1: L'articolo 4 della Legge 8 luglio 1974 n.59 è così modificato: "Art.4 Tutti sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di condizioni personali, economiche, sociali, politiche e religiose.
Tutti i cittadini hanno diritto di accesso ai pubblici uffici ed alle cariche elettive, secondo le modalità stabilite dalla legge". Legge 26 febbraio 2002 n.36, Articolo 5: L'articolo 4 della Legge 8 Luglio 1974 n. 59 è sostituito dal seguente:
"Tutti sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di condizioni personali, economiche, sociali, politiche e religiose.
Tutti i cittadini hanno diritto di accesso ai pubblici uffici ed alle cariche elettive, secondo le modalità stabilite dalla legge.
La Repubblica assicura pari dignità sociale e uguale tutela dei diritti e delle libertà. Promuove le condizioni per l'effettiva partecipazione dei cittadini alla vita economica e sociale del Paese.". Legge di revisione costituzionale 28 marzo 2019 n. 1 Art.1 (Modifiche dell’articolo 4 della Legge 8 luglio 1974 n.59 e successive modifiche) 1. Il primo comma dell’articolo 4 della Legge 8 luglio 1974 n.59 e successive modifiche è così sostituito: “Tutti sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, orientamento sessuale, condizioni personali, economiche, sociali, politiche e religiose.” Decreto Reggenziale 4 giugno 2019 n.93 Art.1, comma 2 “2. In base al disposto dell’articolo 28, comma 2, della Legge Qualificata 29 maggio 2013 n.1 e s.s.m., la proposta del Referendum confermativo di cui al precedente comma 1 è stata accolta, avendo, la risposta affermativa, ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.” Art.2 1. La Legge di Revisione Costituzionale 28 marzo 2019 n.1 (Modifica all’articolo 4 della Legge 8 luglio 1974 n.59 e successive modifiche – Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell’Ordinamento Sammarinese) entra in vigore a far data dalla pubblicazione del presente decreto reggenziale.
↩Testo originario (Legge n.59/1974): I diritti della persona umana sono inviolabili.
↩Testo originario (Legge n.59/1974): La Repubblica riconosce a tutti le libertà civili e politiche. In particolare, sono garantite le libertà della persona, del domicilio, di dimora ed espatrio, di riunione e d'associazione, di manifestazione del pensiero, di coscienza e di culto. E' tutelata la segretezza delle comunicazioni in qualsiasi modo esse avvengano. La legge potrà limitare l'esercizio di tali diritti solo in casi eccezionali per gravi motivi di ordine e di interesse pubblico.
L'arte, la scienza e l'insegnamento sono liberi. La legge assicura ai cittadini il diritto allo studio libero e gratuito.
↩Testo originario (Legge n.59/1974): Il suffragio è universale, segreto e diretto. Ogni cittadino, all'età e alle condizioni stabilite dalla legge, ha diritto di elettorato attivo e passivo.
↩Testo originario (Legge n.59/1974): Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi con metodo democratico in partiti politici ed in sindacati.
↩Testo originario (Legge n.59/1974): Il lavoro è diritto e dovere di ogni cittadino. La legge assicura al lavoratore l'equa retribuzione, le ferie, il riposo settimanale ed il diritto di sciopero. Tutti i cittadini hanno diritto alla sicurezza sociale.
↩Testo originario (Legge n.59/1974): La proprietà e l'iniziativa economica privata sono garantite. La legge ne prescrive i limiti a tutela dell'interesse pubblico. L'esproprio dei beni di proprietà privata è ammesso nelle forme previste dalla legge, per fini di utilità pubblica e dietro congruo indennizzo. La Repubblica tutela il patrimonio storico ed artistico e l'ambiente naturale.
↩Testo originario (Legge n.59/1974): La Repubblica promuove nell'ambito dello studio, del lavoro, delle attività sportive e ricreative, lo sviluppo della personalità dei giovani e la loro preparazione al libero e responsabile esercizio dei diritti fondamentali.
↩Testo originario (Legge n.59/1974): La Repubblica tutela l'istituto familiare, fondato sulla uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Ogni madre ha diritto all'assistenza ed alla protezione della comunità. La legge garantirà ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela spirituale, giuridica e sociale assicurando lo stesso trattamento dei figli legittimi.
↩Testo originario (Legge n.59/1974): Tutti i cittadini hanno l'obbligo di essere fedeli alle leggi ed alle istituzioni della Repubblica, di partecipare alla sua difesa, e di concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Nessuna prestazione patrimoniale o personale può essere imposta se non dalla legge.
↩Testo originario (Legge n.59/1974): L'attività della pubblica amministrazione si conforma a criteri di legalità, imparzialità ed efficienza. La legge stabilirà l'obbligo della motivazione dei provvedimenti amministrativi, ed il contraddittorio con i soggetti interessati. I pubblici funzionari rispondono degli atti lesivi dei diritti dei cittadini, nei modi e limiti stabiliti dalla legge.
↩Testo originario (Legge n.59/1974): E' garantita la tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi davanti agli organi delle giurisdizioni ordinarie e amministrativa. Il diritto alla difesa è tutelato in ogni fase del procedimento giudiziario. La legge assicura la speditezza, la economicità e la indipendenza dei giudizi: salvo le eccezioni statutarie, i giudici non possono essere cittadini sammarinesi. Le pene, umane e rieducative, possono essere irrogate solo dal giudice precostituito dalla legge e solo in base a norme non retroattive. L'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva.
Modifiche legislative: Legge 26 febbraio 2002 n.36, Articolo 6: L'articolo 15 della Legge 8 Luglio 1974 n. 59 è così modificato:
"E' garantita la tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi davanti agli organi della giurisdizione ordinaria, amministrativa e d'innanzi al Collegio Garante della costituzionalità delle norme.
Il diritto di difesa è tutelato in ogni fase del procedimento giudiziario. La legge assicura la speditezza, la economicità, la pubblicità e la indipendenza dei giudizi. Le pene umane e rieducative possono essere irrogate solo dal giudice precostituito per legge, in base a norme non retroattive. La loro applicazione retroattiva è prevista solo nel caso in cui siano più favorevoli. L'imputato non è considerato colpevole fino alla sentenza definitiva di condanna. Ogni forma di limitazione della libertà personale, anche in sede cautelare, è ammessa soltanto in base alla legge.".
↩Testo originario (Legge n.59/1974): Le disposizioni della presente dichiarazione possono essere soggetto di revisione da parte del Consiglio Grande e Generale solo con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I giudici sono tenuti ad osservare i principi della presente dichiarazione nella interpretazione ed applicazione del diritto. Qualora la legittimità di una norma sia dubbia o controversa, il giudice può chiedere al Consiglio Grande e Generale che si esprima, sentito il parere di esperti. Modifiche legislative: Legge 26 febbraio 2002 n.36, Articolo 7: L'articolo 16 della Legge 8 Luglio 1974 n. 59 è sostituito dal seguente:
"E' istituito il Collegio Garante della costituzionalità delle norme. Esso è composto di tre membri effettivi e di tre membri supplenti, eletti inizialmente per quattro anni dal Consiglio Grande e Generale, con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti, tra professori universitari ordinari in materie giuridiche, magistrati, laureati in giurisprudenza con almeno vent'anni di esperienza professionale nell'ambito del diritto. Dopo il primo mandato, il Collegio viene rinnovato per un terzo ogni due anni. I membri supplenti sostituiscono gli effettivi qualora questi si rendessero, per qualsiasi ragione, incompatibili anche a causa dell'esercizio di funzioni precedentemente svolte nonché per impedimento o assenza.
Il Collegio nomina, tra i suoi membri effettivi, a rotazione e per la durata di due anni il Presidente. Il Collegio Garante: a) verifica, su richiesta diretta di almeno venti Consiglieri, del Congresso di Stato, di cinque Giunte di Castello, di un numero di cittadini elettori rappresentanti almeno l'1,5% del corpo elettorale quale risultante dall'ultima e definitiva revisione annuale delle liste elettorali, nonché nell'ambito di giudizi pendenti presso i Tribunali della Repubblica, su richiesta dei giudici o delle parti in causa, la rispondenza delle leggi, degli atti aventi forza di legge a contenuto normativo, nonché delle norme anche consuetudinarie aventi forza di legge, ai principi fondamentali dell'ordinamento di cui alla presente legge o da questa richiamati; b) decide nei casi previsti dalla legge, sull'ammissibilità dei referendum; c) decide sui conflitti fra organi costituzionali; d. esercita il Sindacato sui Capitani Reggenti. Con legge costituzionale potranno essere disposte ulteriori attribuzioni. La legge costituzionale determina il regime delle responsabilità del Collegio Garante e dei singoli membri. Una legge qualificata disciplina il regime delle incompatibilità, il funzionamento e l'organizzazione del Collegio, le forme dei ricorsi e le procedure, gli effetti delle decisioni e le modalità di esecuzione delle medesime. L'effetto di annullamento delle decisioni d'incostituzionalità, fermo restando il valore di giudicato immediato tra le parti, è differito per un periodo di sei mesi. Entro tale termine il Consiglio Grande e Generale può legiferare sulla materia in conformità alle decisioni d'incostituzionalità.". LEGGE COSTITUZIONALE 28 aprile 2005 n.61, Articolo 1: In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 8 della Legge 25 febbraio 2004 n.26, l'articolo 16 della Dichiarazione dei Diritti e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese, modificato dalla Legge 26 febbraio 2002 n.36, è così modificato: "Art.16 E' istituito il Collegio Garante della costituzionalità delle norme. Esso è composto di tre membri effettivi e di tre membri supplenti, eletti inizialmente per quattro anni dal Consiglio Grande e Generale, con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti, tra professori universitari ordinari in materie giuridiche, magistrati, laureati in giurisprudenza con almeno vent'anni di esperienza professionale nell'ambito del diritto. Dopo il primo mandato, il Collegio viene rinnovato per un terzo ogni due anni. I membri supplenti sostituiscono gli effettivi qualora questi si rendessero, per qualsiasi ragione, incompatibili anche a causa dell'esercizio di funzioni precedentemente svolte nonché per impedimento o assenza. Il Collegio nomina, tra i suoi membri effettivi, a rotazione e per la durata di due anni il Presidente. Il Collegio Garante: a) verifica, su richiesta diretta di almeno venti Consiglieri, del Congresso di Stato, di cinque Giunte di Castello, della Commissione per le Pari Opportunità, di un numero di cittadini elettori rappresentanti almeno l'1,5% del corpo elettorale quale risultante dall'ultima e definitiva revisione annuale delle liste elettorali, nonché nell'ambito di giudizi pendenti presso i Tribunali della Repubblica, su richiesta dei giudici o delle parti in causa, la rispondenza delle leggi, degli atti aventi forza di legge a contenuto normativo, nonché delle norme anche consuetudinarie aventi forza di legge, ai principi fondamentali dell'ordinamento di cui alla presente legge o da questa richiamati; b) decide nei casi previsti dalla legge, sull'ammissibilità dei referendum; c) decide sui conflitti fra organi costituzionali; d. esercita il Sindacato sui Capitani Reggenti. Con legge costituzionale potranno essere disposte ulteriori attribuzioni. La legge costituzionale determina il regime delle responsabilità del Collegio Garante e dei singoli membri. Una legge qualificata disciplina il regime delle incompatibilità, il funzionamento e l'organizzazione del Collegio, le forme dei ricorsi e le procedure, gli effetti delle decisioni e le modalità di esecuzione delle medesime. L'effetto di annullamento delle decisioni d'incostituzionalità, fermo restando il valore di giudicato immediato tra le parti, è differito per un periodo di sei mesi. Entro tale termine il Consiglio Grande e Generale può legiferare sulla materia in conformità alle decisioni d'incostituzionalità.".
↩Testo originario (Legge n.36/2002): Art. 8 Alla Legge 8 Luglio 1974 n. 59 si aggiunge il seguente articolo: "Le disposizioni della presente dichiarazione possono essere oggetto di revisione da parte del Consiglio Grande e Generale con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Qualora le leggi di revisione delle disposizioni della presente dichiarazione siano state approvate dal Consiglio Grande e Generale con la maggioranza assoluta, dovranno essere sottoposte a referendum confermativo entro novanta giorni dalla loro approvazione."
↩Il decreto 8 luglio 2002 n.79 richiama la Norma Transitoria di cui all’art. 9 della Legge n. 36/2002; per il contenuto del testo si rinvia alle ALTRE NORME.
↩Gli Allegati A e B alla Legge Costituzionale 22 Luglio 2011 n. 1, riportanti la bandiera e lo stemma ufficiali della Repubblica di San Marino sono consultabili sul sito internet del Consiglio Grande e Generale (www.consigliograndeegenerale.sm), oppure sul Bollettino Ufficiale cartaceo, vol. 28, II parte (anno 2011).
↩
Testo riportato dal materiale di studio pubblicato dal Governo della Repubblica di San Marino e riformattato per la lettura online. In caso di differenze fa fede il documento pubblicato su gov.sm. ARBE non si assume alcuna responsabilità sulla correttezza, completezza e attualità dei contenuti.